TAR Milano, 04.08.2015 n. 1884
(sentenza integrale)“Il cronoprogramma prodotto dalla ricorrente principale è privo della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società e reca, unicamente, il timbro della S. s.p.a.: quanto affermato dalla ricorrente principale circa l’esistenza di tale firma non è stato, invero, avvalorato da alcuna prova e può ritenersi smentito stante la non contestazione della circostanza da parte dell’amministrazione resistente.
La mancata apposizione della sigla e sottoscrizione del cronoprogramma viola la chiara previsione della lex specialis sopra richiamata che sanziona con l’esclusione tali omissioni.
Né può ritenersi di essere al cospetto di una mera irregolarità, stante la funzione della sottoscrizione dell’offerta di gara – e quindi anche di una parte di essa, il cronoprogramma, ritenuta, nel caso di specie, di particolare interesse dall’amministrazione – che “si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento” e “serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011 n. 528; 7 novembre 2008 n. 5547).Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”.
La sottoscrizione da parte di tutti i componenti dell’ATI, quindi, avrebbe avuto la funzione di affermare l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’eventuale affidamento secondo la tempistica del prodotto cronoprogramma, in tale modo avallando la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa (cfr., circa tale principio, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5749; id., sez. V, 20 maggio 2008, n. 2380; id., sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6292; id., sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3250).
Né a diversa conclusione si può pervenire in ragione del richiamo della società ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4595 del 10.9.2014, sentenza che si riferisce ad una diversa fattispecie nella quale la normativa di gara non preveda in alcuna sua parte uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nelle offerte tempo e tecnica e, tanto meno, disponeva l’esclusione dalla gara nel caso di inosservanza dello stesso.
La mancata sottoscrizione del cronoprogramma da parte della mandante S. S.p.A, quindi, avrebbe dovuto condurre la commissione giudicatrice a disporre l’esclusione dalla gara del raggruppamento capeggiato dalla società S.”.www.giustizia-amministrativa.it
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