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Risoluzione contrattuale ed obbligo di annotazione nel casellario ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 12.03.2026 n. 4630

L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento” (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).
Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.
Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dall’esecutrice alla Stazione appaltante prima dell’inizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che l’autorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per l’ulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con l’atto del 19.06.2024.
Manca, dunque, nel caso di specie, l’immediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, all’esito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché l’interessato l’abbia investita delle relative questioni, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga l’Amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.
Al di fuori di questi stringenti casi, l’A.n.a.c. deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.

Annotazione casellario ANAC : termine di 30 giorni non perentorio

TAR Roma, 05.11.2024 n. 19502

Il termine previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tenuta del casellario di 30 giorni per la segnalazione dei fatti rilevanti all’Anac da parte delle stazioni appaltanti, infatti, a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente, non è perentorio; sotto questo profilo, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che si riferisce ai termini nei procedimenti sanzionatori, non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della natura non sanzionatoria dell’annotazione c.d. “non interdittiva” (cfr., al riguardo, Tar Lazio, sez. I – quater, 19 luglio 2021 n. 8590).
Già in precedenza, invero, questo Tribunale ha avuto modo di esaminare la questione concludendo che il breve termine di cui al richiamato art. 11 (ai sensi del quale “le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse”) ha natura acceleratoria e ordinatoria (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061, 5 ottobre 2022 n. 12637e 9 marzo 2023, n. 3945, nonché Tar Lazio, sez. I, 19 luglio 2021, n. 8590).
A tale conclusione si è giunti in considerazione della natura del provvedimento (e del procedimento) ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, non avente carattere sanzionatorio (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, n. 12061) e del fatto che altrimenti l’Autorità stessa non avrebbe nessun controllo sulla tempestività delle segnalazioni pervenute, facendo dipendere l’avvio del procedimento di annotazione e la completezza delle informazioni contenute nel Casellario informatico da un terzo soggetto, destinatario dell’obbligo. Si è quindi ritenuto che il termine in questione assuma rilievo solo al fine dell’eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto su cui l’obbligo ricade, non potendosi, invece, ritenere che, in ragione della sua violazione, l’Anac decada dal potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, sez. I –quater, 1 febbraio 2024, n. 1992).

Casellario ANAC – Annotazione – Motivazione puntuale ed esatta – Necessità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 08.09.2022 n. 11699

Va rilevato che in ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione. In tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318; Tar Lazio, Roma. Sez. I, 8 marzo 2019, n.3098) e la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019, n.7595; id. 7 aprile 2021, n. 4107).
[…]
Nella specie l’ANAC ha ritenuto di escludere la sussistenza di un’ipotesi di falsa dichiarazione (non espressamente richiamata nell’atto impugnato), tuttavia ha ritenuto l’utilità della notizia per gravi illeciti professionali e per significative carenze nell’esecuzione del precedente contratto per le finalità proprie del Casellario, sulla base però di una motivazione sintetica e non specifica sulle puntuali ragioni che hanno indotto all’annotazione in relazione al caso concreto effettivamente realizzatasi, non tenendo adeguatamente conto di quanto dedotto dalla ricorrente con le osservazioni in sede procedimentale e senza svolgere gli approfondimenti istruttori necessari.
Sul punto, va confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l’interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile”, ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 11137/2021).

Riferimenti normativi:

art. 213 d.lgs. n. 50/2016

Annotazione Anac – Mancata valutazione memoria operatore economico – Difetto di motivazione (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 18.03.2022 n. 1802 ord.

Rilevato che con sentenza Tar Lazio, I, 29 luglio 2020, n. 8843, questo Tribunale aveva definitivamente annullato l’annotazione precedentemente disposta da ANAC nei confronti della società ricorrente non solo in ragione della non definitività della sanzione (così come sostenuto nel provvedimento gravato) ma anche per difetto di motivazione, atteso che «nel provvedimento che dispone[va] l’annotazione non [era] indicata la motivazione per la quale la notizia, così come trascritta, sia stata ritenuta “utile”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd), d.P.R. n. 207/10, non essendo sufficiente la circostanza per la quale l’ANAC, pur richiamando in sintesi il contento dell’apporto procedimentale dell’interessata, si [era] limitata ad affermare, richiamando quanto già anticipato nel provvedimento di avvio del procedimento, che l’inserimento aveva la sola finalità di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati»;
Ritenuto che – alla luce di quanto sopra – appare prima facie fornita di adeguato fumus boni iuris la censura spiegata nel primo motivo di ricorso, atteso che – a seguito dell’annullamento della precedente annotazione disposto da questo Tribunale – l’Autorità, dopo aver appreso della definitività del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto riavviare il procedimento di annotazione nel rispetto di tutte le disposizioni poste dalla l. n. 241/1990 e dal Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario a presidio del diritto di difesa degli operatori economici (ovvero a garanzia della loro partecipazione procedimentale), inviando alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento (cfr. artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 e art. 13 Regolamento) e consentendole di accedere agli atti del procedimento e di svolgere le proprie osservazioni difensive (art. 10, l. n. 241/1990 e artt. 14 e 15 Regolamento);
Ritenuto che è parimenti caratterizzata da un fumus di fondatezza la censura di difetto di motivazione di cui al quarto motivo di ricorso, atteso che l’atto gravato – al pari di quello già annullato da Tar Lazio, I, n. 8843/2020 – non risulta adeguatamente motivato in ordine all’utilità della notizia per le finalità del Casellario e considerato che – per consolidata giurisprudenza – l’ANAC è «tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazioni appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
Rilevato – con riferimento al profilo del periculum in mora – che «le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 25 febbraio 2019, n. 2178; 11 giugno 2019, n. 7595 e 2 ottobre 2019, n. 11470) e che – ancora di recente questo Tar ha notato che – «qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).

Riferimenti normativi:

art. 213 d.lgs. n. 50/2016

 

Casellario informatico ANAC – Annotazione di notizie utili – Presupposti – Finalità – Motivazione (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 02.10.2019 n. 11470

Fondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che, anche a voler considerare l’annotazione, disposta con il provvedimento impugnato, come non interdittiva, essa sarebbe comunque illegittima, non avendo l’ANAC specificato in cosa risiederebbe l’utilità della notizia.
Al riguardo va rammentato che l’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, prevede che “L’Autorita’ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorita’ stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorita’ assicura, altresi’, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”.
L’ANAC, in attuazione di tale previsione, ha adottato le Linee Guida n. 6 nonché l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento della Autorità 6 giugno 2018, stabilendo che nella sezione B del casellario informatico siano annotate “le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione”.
La Sezione ha già avuto modo di precisare che l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “”non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595). Ha inoltre ricordato che “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. Pertanto, “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595). Ciò richiede l’esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità specifiche indicate all’art. 213, comma 10, del Codice, nonché, all’occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l’operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili.
E’ stato, inoltre, precisato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 8269 del 25 giugno 2019) che “L’ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto già osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle “notizie utili” nonché dell’esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, già di per sé numerosi, l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore. Di tanto tenuto conto è evidente che nel momento in cui l’ANAC decide di disporre l’annotazione di una segnalazione come “notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine all’intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull’utilità della annotazione.”.

ANAC – Annotazione nel casellario informatico – Obbligo di motivazione – Anche se non dovuta o automaticamente escludente – Fattispecie relativa ad omessa indicazione del subappalto (art. 105 , art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 04 .07. 2019  n. 8744  

Il ricorso va accolto per assorbente fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, con le quali la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, da parte dell’Anac, di tutte le circostanze che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta in suo favore dalla stazione appaltante.
Deve, a tal fine, considerarsi come l’annotazione oggi contestata (…) rientra, come specificato nel provvedimento impugnato, tra quelle non automaticamente escludenti.
In proposito, la Sezione ha recentemente rilevato come l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’Anac di notizie ritenute “utili”, deve comunque avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate (così, da ultimo, su questo sito TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178 e 24 aprile 2018, n. 4577).
Tanto comporta, oltre all’illegittimità di annotazioni inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario [n.d.r. di cui all’art. 213, comma 13, del d. lgs. 50/2016] già ritenuta dal Collegio nelle decisioni sopra richiamate, anche un onere di completezza espositiva in capo all’Autorità, la quale, nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, sarà tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione, salva la possibilità, ove ritenga le memorie difensive non conferenti, di indicare le ragioni della ritenuta irrilevanza, anche con eventuale riferimento all’esistenza (o inesistenza) di un contenzioso giurisdizionale sul punto o, ancora, agli eventuali esiti dello stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098).
L’iscrizione disposta a carico della XXX, come visto nell’esposizione in fatto, riguarda l’annullamento di un provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto dalla stazione appaltante sul presupposto dell’omessa indicazione, da parte dell’aggiudicataria, dell’intenzione di avvalersi del subappalto [n.d.r. rif. art. 105 d.lgs. n. 50/2016], omissione che la stessa Anac, richiesta di un parere nel corso di procedimento finalizzato all’adozione dell’annullamento, aveva ritenuto rilevante non in sé ma in quanto avvenuta in assenza della preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
La detta circostanza, rappresentata dalla ricorrente all’Anac nella fase di interlocuzione endoprocedimentale, unitamente ad una serie di elementi fattuali finalizzati a far emergere la ricorrenza di un errore scusabile nell’interpretazione del bando e la tenuta di una condotta collaborativa dopo l’inizio del procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione, influisce sicuramente sul valore sintomatico dei fatti oggetto di iscrizione e, di conseguenza, sull’ “utilità” della notizia, tanto più che l’annotazione, nel descrivere i fatti, non menziona alcuna ragione per la quale la varie vicende riferite dalla ricorrente siano state ritenute non meritevoli di essere menzionate nel testo dell’iscrizione.
Ne risulta una compromissione dell’impianto motivazionale dell’atto, che non consente di comprendere le ragioni della valutazione compiuta dall’Anac in punto di rilevanza della notizia alla luce delle risultanze istruttorie e dei generali principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In proposito va tuttavia considerato come le annotazioni dell’Autorità incidono “comunque in maniera mai “indolore” nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’“immagine” sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2013, n. 3233).
Ne discende che in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto” le stesse devono essere adeguatamente motivate, con riferimento alle concrete risultanze istruttorie, in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098).
In sostanza, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’oggetto dell’iscrizione.
Ne discende che, nei casi in cui, come in quello in esame, l’operatore economico a carico del quale l’iscrizione è destinata a produrre effetti abbia fornito una lettura dei fatti diversa da quella del segnalante, l’Autorità risulta investita di un onere di più completa descrizione delle risultanze istruttorie ovvero, nel caso di ritenuta inconferenza dei fatti rappresentati, di un più diffuso onere motivazionale in ordine alla reputata irrilevanza.
Come, infatti, recentemente affermato dal giudice amministrativo, la valutazione in ordine all’utilità deve essere resa conoscibile in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (sulla necessità della motivazione e sulla non configurabilità di notizie “utili” di per sé, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 898 e Tar Lazio, Roma, sez. I, 14 giugno 2019, n. 7760).