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Imposta di bollo e periodo transitorio (art. 18 , art. 226 , allegato I.4 d.lgs. n. 36/2023)

Quesito: La ns S.A. è in procinto di stipulare un contratto di appalto discendente da procedura negoziata indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi. Si chiede pertanto di chiarire quali siano le corrette modalità di calcolo dell’imposta di bollo ovvero: a) considerato che il contratto viene stipulato dopo il 1/7/23 siamo tenuti ad applicare la nuova disciplina prevista dall’allegato I.4 del d.lgs 36/2023? oppure b) considerato che il contratto discende da procedura indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi siamo tenuti ad applicare la previgente normativa?

Risposta: In base all’art. 226, comma 2, lett. b), del d. lgs. 36/2023, dovrebbe ritenersi che ai procedimenti in corso – per i quali alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte – continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016. (Parere MIT n. 2110/2023)


Quesito: L’art. 18 c. 10 e relativo allegato I.4, introducono un aspetto innovativo rispetto al previgente D.Lgs. 50/2016 ossia la disciplina dell’imposta di bollo, a carico dell’appaltatore, da versare in misura forfettaria con valore proporzionale all’importo contrattuale. La norma indica che il pagamento, come determinato sulla base della tabella I.4, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI SELEZIONE E L’ESECUZIONE DELL’APPALTO fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della tabella A allegata al DPR n. 642 del 26/10/1972. La predetta enunciazione della norma, parrebbe superare le previgenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (AdE) fornite con le risoluzioni n. 97/E del 27/03/2002, n. 71/E del 25/03/2003 e n. 130 del 20/01/2023 poiché verrebbero inclusi, nel pagamento forfettario, tutti i seguenti documenti connessi sia al contratto che alla contabilità della Direzione Lavori: verbale di consegna dei lavori, verbale di sospensione lavori, verbale di ripresa lavori, verbale di proroga dei lavori, verbale di concordamento nuovi prezzi, manuale del direttore dei lavori, giornale dei lavori, libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati di pagamento, il registro dei pagamenti, il certificato di ultimazione dei lavori, il conto finale ed il certificato di collaudo sul registro di contabilità. Stante il tenore della novella, il pagamento dell’imposta forfettaria, coprirebbe inoltre sia la presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara che tutta la documentazione del contratto, allegati compresi, a prescindere dal loro numero e dalle dimensioni dell’intero documento, superando anche quanto indicato dall’AdE nella risposta n. 35 del 12/10/2018. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Risposta: Il quesito posto rileva in ordine a questioni afferenti non di competenza di questo Servizio ma dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, per le indicazioni applicative, si vedano la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023 e la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023. (Parere MIT n. 2136/2023)

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    Imposta di bollo art. 18 nuovo Codice contratti pubblici: Circolare Agenzia Entrate n. 22/2023

    CIRCOLARE N. 22/2023: “Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo

    Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede, tra le altre, alcune disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

     

    Agenzia Entrate : imposta di bollo in attuazione art. 18, comma 10, nuovo Codice Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) – Risoluzione n. 37/2023

    Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

    RISOLUZIONE N. 37/2023: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

    L’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede, tra l’altro, che “Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice […]”.

    L’allegato I.4, del citato decreto n. 36 del 2023, prevede all’articolo 3 che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale”.