
TAR Catania, 24.06.2025 n. 2002
Venendo all’istanza risarcitoria formulata dalla medesima parte, il Collegio rileva come l’art. 121, co. 1, c.p.a., disponga come “Il giudice che annulla l’aggiudicazione … dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi: … c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento; d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.
Orbene, nel caso in esame risulta che l’Amministrazione abbia violato entrambi i termini dilatori previsti dal codice dei contratti pubblici per la stipula del contratto, tenuto conto che il primo termine di stand still (c.d. sostanziale) non risulta essere neppure decorso, posto che l’aggiudicazione non risulta essere stata comunicata agli operatori economici, come prescritto dall’art. 18, cod. app., essendo stata solo pubblicata; mentre, per quanto riguarda il secondo termine di stand still (c.d. processuale), risulta per tabulas come la stazione appaltante, a fronte di un ricorso contenente anche un’istanza cautelare, notificatole il 3 marzo 2025, abbia comunque stipulato il contratto con la ditta controinteressata il 6 marzo, senza dunque attendere la decisione in camera di consiglio, così come prescritto dall’art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Pertanto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 121, c.p.a., da cui discende l’obbligo per il giudice di disporre l’inefficacia del contratto, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione, atteso che dette violazioni: i) si aggiungono ai vizi propri dell’aggiudicazione in precedenza esaminati, in conseguenza dei quali è stata accolta la domanda di annullamento formulata dalla parte ricorrente con l’odierna decisione; ii) hanno influito sulla possibilità per la parte ricorrente di ottenere l’affidamento.
Tornando al codice di rito amministrativo, al secondo comma, dell’articolo 121, esso prevede ulteriormente che “Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell’ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva”, rilevando, al comma 3, come “Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti”.
Avuto riguardo al caso in esame, il Collegio ritiene come non si ravvisino ostacoli alla declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dalla stazione appaltante con la parte controinteressata, alla luce del citato art. 121, co. 3, c.p.a., dovendosi disporre il subentro di parte ricorrente nel medesimo regolamento negoziale in via retroattiva, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 121, co. 2, c.p.a.: i) parte ricorrente ha espressamente chiesto, in via principale, l’inefficacia del contratto in via retroattiva, non essendovi controdeduzioni della parte pubblica al riguardo; ii) la condotta antigiuridica tenuta dalla p.a., con duplice violazione dello stand still è oggettivamente grave ed ha arrecato pregiudizio alla parte ricorrente; iii) dalla situazione di fatto emerge come il contratto sia stato stipulato nel mese di marzo, ossia pochi mesi orsono alla luce della durata complessiva dell’appalto, fissata in due anni.
Per tali ragioni, in forza di quanto disposto dal richiamato art. 121, co. 2, c.p.a., ferma la necessità da parte della stazione appaltante di verificare l’effettivo possesso dei requisiti in capo alla parte ricorrente, viene dichiarata l’inefficacia del contratto già stipulato con l’RTI controinteressato in via retroattiva, tenuto conto che tale scelta, alla luce dell’assenza di peculiari esigenze imperative, della limitata percentuale di esecuzione del contratto indebitamente stipulato e dell’interesse pubblico prevalente al ripristino della legalità violata, da un lato, non pregiudica il diritto del precedente appaltatore al pagamento per i servizi già resi e, dall’altro lato, garantisce il pieno ripristino della legalità violata, assicurando l’effetto deterrente nei confronti della p.a. per comportamenti futuri e consentendo il subentro nel contratto del privato vittorioso in giudizio.
RISORSE CORRELATE
- Aggiudicazione possibile soltanto dopo la verifica dei requisiti con il nuovo Codice contratti pubblici. Stand still sostanziale e processuale (art. 17 , 18 d.lgs. n. 36/2023)
- Violazione stand still - Non è sufficiente per annullamento aggiudicazione né per dichiarazione di inefficacia del contratto - Incidenza autonoma su applicazione delle sanzioni alternative (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto - Violazione stand still period - Inefficacia retroattiva (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)