
Consegna anticipata dell’appalto in caso di urgenza: è possibile l’esecuzione durante il periodo di stand still? La consegna anticipata dell’appalto è prevista dal d.lgs. n. 50/2016. L’art. 32 prevede, al comma 13, che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
Il comma 8 prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari».
Il successivo comma 9 dispone che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il comma 10 prevede alcune eccezioni alla predetta regola, tra le quali quella di cui alla lettera b): «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)».
A fronte della natura essenziale del servizio, se è necessario assicurarne lo svolgimento, non si ravvisano profili di illegittimità nell’esecuzione anticipata, allorquando lo svolgimento del servizio è rispondente all’interesse pubblico ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni. Inoltre è legittima anche l’esecuzione anticipata durante il periodo di stand still allorquando si tratti di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b. (in tal senso, TAR Bologna, 07.03.2017 n. 209).
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- Violazione stand still - Non è sufficiente per annullamento aggiudicazione né per dichiarazione di inefficacia del contratto - Incidenza autonoma su applicazione delle sanzioni alternative (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
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- Esecuzione in via d' urgenza - Rifiuto dell' aggiudicatario - Revoca aggiudicazione - Legittimità (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto - Violazione stand still period - Inefficacia retroattiva (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Stand still - Ratio ed effetti - Preclude solo la stipulazione del contratto, non anche le altre attività prodromiche (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Affidamento in via di urgenza – Impugnazione – Inammissibilitá; 2) Clausola sociale – Interpretazione flessibile – Conformità al favor partecipationis (art. 32 , art. 50 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento provvisorio - Esecuzione anticipata - Instaurazione rapporto negoziale anche senza stipulazione del contratto (art. 30 , art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Aggiudicazione – Impugnazione – Istanza cautelare – Stand still processuale – Effetti (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 32, (Fasi delle procedure di affidamento)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)