
Consiglio di Stato, sez. IV, 11.07.2025 n. 6068
12.3. Il disciplinare di gara dispone, dunque, la sottoscrizione della domanda e delle relative dichiarazioni, pur non prevedendo, espressamente, l’esclusione nel caso in cui ciò non avvenga.
Tale ultima mancata previsione non risulta però dirimente, in quanto dall’art. 68, comma 1, si evince l’essenzialità della firma quale imprescindibile elemento strutturale dell’offerta formulata da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, affinché l’offerta possa giuridicamente ritenersi proveniente da quest’ultimi. Infatti, la sottoscrizione di tutti gli operatori economici che intendono far parte di un futuro raggruppamento costituisce l’elemento strutturale ed essenziale affinché, secondo il paradigma legale, l’offerta presentata rivesta rilevanza giuridica. La firma apposta all’offerta costituisce, pertanto, non soltanto l’elemento che consente la riferibilità della sua provenienza, come dedotto dal raggruppamento -OMISSIS- nelle sue difese per argomentare l’irrilevanza di tale omissione (essendo l’offerta comunque riferibile, secondo la tesi di parte, al raggruppamento) ma configura, soprattutto, l’elemento che vincola giuridicamente ciascun proponente al contenuto dell’offerta e assicura la serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta formulata (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020 n. 6530; cfr., altresì, sez. V, 12 dicembre 2023 n. 10721; sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091; sez. V, 21 giugno 2017, n. 3042).
La sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell’amministrazione appaltante, risponde infatti a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell’offerta presentata nella gara ai medesimi operatori e determina la coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva. Queste esigenze non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, trattandosi – quest’ultimo – di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del costituendo raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. III, n. 6530/2020, cit.).
La mancanza della sottoscrizione di taluno dei partecipanti alla gara costituisce dunque una carenza essenziale della volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura, ritenuta, peraltro, nella vigenza dei precedenti Codice dei contratti pubblici, neppure sanabile con il soccorso istruttorio (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n.5751; sez. III, 8 maggio 2017, n. 2093; sez. V, 13 febbraio 2017, n. 596; sez., IV, 19 marzo 2015, n. 1425; sez. V, 27 novembre 2012, n. 5971).
Quest’ultima questione non rileva, comunque, in quanto non dedotta nel presente processo da alcuna delle parti.
12.4. Risulta pertanto errata la motivazione della sentenza di primo grado che ha respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado affermando esclusivamente quanto segue e cioè che “la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; id., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; id., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933)”.
Il Giudice di primo grado si è limitato, infatti, a richiamare il principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, senza però motivare per quale ragione, nel caso di specie, ossia “in concreto”, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e di quella economica vincolerebbero all’impegno assunto anche quelle imprese che non sono firmatarie della proposta.
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