Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2016 n. 2530
L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche contestualmente a quelle contenenti l’offerta tecnica, non ha determinato alcuna indebita commistione tra le due fasi valutative in cui si snoda la selezione condotta con il criterio previsto dall’art. 83 cod. contratti pubblici, per le particolari caratteristiche dell’elemento di valutazione dell’offerta economica. Come infatti sopra accennato, quest’ultima non consisteva nella formulazione di un prezzo fisso, immediatamente valutabile, e tale da creare una sovrapposizione rispetto all’offerta tecnica. Al pari di quest’ultima, il giudizio richiesto alla commissione sull’offerta economica era invece di carattere discrezionale.
L’organo di gara era infatti chiamato a valutare se la struttura dei costi previsti dalla concorrente per la realizzazione del servizio esposta nel piano economico-finanziario fosse in grado di soddisfare i sub-criteri di valutazione sopra citati, e cioè la trasparenza, coerenza, completezza e sostenibilità dell’offerta rispetto alle attività oggetto dell’appalto ed inoltre l’efficace ed efficiente impiego delle risorse. La rispondenza delle offerte a questi parametri, comportanti una sorta di anticipazione della verifica di congruità rispetto ad un valore economico predeterminato dall’amministrazione, non si traduce evidentemente in una valutazione effettuabile sulla base del mero riscontro documentale dei valori esposti nel piano economico-finanziario, ma richiede il necessario approfondimento di questo documento in combinato con l’offerta tecnica, al fine di accertare la coerenza complessiva del progetto proposto e la plausibilità delle relative grandezze finanziarie.
In base a questi rilievi deve quindi escludersi che la visione del piano economico-finanziario prima della fase di valutazione delle offerte tecniche possa avere influenzato i giudizi della commissione sul pregio di queste ultime e, quindi, che possano essere stati lesi i principi di imparzialità e trasparenza invocati dall’odierna appellante.
RISORSE CORRELATE
- Divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica: occorre valutazione in concreto e non in astratto
- PEF - Relazione illustrativa - Funzione - Mancanza - Conseguenze (art. 83 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: la violazione va verificata in concreto
- Project financing: 1) Individuazione del promotore - Amplissima discrezionalità amministrativa; 2) Soglia di sbarramento - Funzione e ratio; 3) Promotore - Mancato raggiungimento punteggio minimo - Diritto di prelazione - Non è esercitabile; 4) PEF - Verifica di anomalia - Inapplicabilità (art. 97 , art. 179 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica: corretta applicazione
- Finanza di progetto - Piano economico finanziario - Asseverazione - Istituto di credito o società di servizi - Requisiti - Non è sufficiente l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Concessione - Piano economico finanziario (PEF) - Funzione - Verifica di anomalia - Assoggettabilità (art. 97 , art. 165 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di segretezza - Divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica - Espressa previsione della lex specialis - Non occorre
- Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, interpretazione - Divieto di commistione tra requisiti di partecipazione (nella specie una certificazione) ed elementi di valutazione tecnica dell’offerta
- Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica