Consiglio di Stato, sez. IV, 29.02.2016 n. 825
Ciò detto, come più volte osservato dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V 11/5/2012 , idem 21/3/2011 n.1734; 23/1/2007 n. 196; 11/5/2006 n. 2612; 31/12/1998 n. 1996; n. 3962/2001) nei casi in cui la procedura di gara (come nel caso dell’aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e , in particolare, delle percentuali di ribasso , proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica.
Il principio di segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione della regola costituzionale della imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio, garantendosi così la libera valutazione dell’offerta tecnica
Viene quindi in rilievo, nell’ambito della problematica giuridica qui sollevata, in primis la tutela del principio di segretezza che non può non essere integrale nel senso cioè che occorre evitare che esso sia esposto a rischio di lesione.
Così la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l’offerta economica consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate (Cons. Stato Sez. V 2/10/2009 n. 6007) e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura (cfr Cons. Stato Sez. V 25/5/2009 n. 3217)
Si tratta dell’applicazione di principi generali rispetto ai quali non era necessaria peraltro una specifica previsione del bando di gara , impingendo la questione su parametri anche costituzionali di immediata applicazione (cfr Cons. Stato Sez. V 8/9/2010 n. 6509).
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