Consiglio di Stato, sez. V, 22.02.2016 n. 706
L’art. 283 (Selezione delle offerte), comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 statuisce: «In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284».
La previsione risulta qui essere stata disapplicata dalla commissione giudicatrice.
Infatti nella seduta del 28 gennaio 2000 il presidente della commissione si era limitato a comunicare ai presenti in fatto dell’avvenuta valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi (il tutto verbalizzato in un prospetto separato e allegato al verbale in busta chiusa sigillata), procedendo successivamente alla comunicazione dell’avvenuta valutazione della campionatura.
Inoltre, all’apertura delle buste con le offerte tecniche, non era stata data pubblica lettura dei punteggi per le stesse offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica, malgrado l‘inerente obbligo di cui al detto art. 283 (e dell’art. 15 del disciplinare di gara) e senza nemmeno riportarli nel pubblico verbale. È palese il vulnus alla garanzia della trasparenza delle operazioni e alla prevenzione della commistione tra le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
RISORSE CORRELATE
- Divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica: occorre valutazione in concreto e non in astratto
- Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: la violazione va verificata in concreto
- Divieto di commistione dell’offerta tecnica e dell'offerta economica - Corretta applicazione - Principi consolidati
- Gara telematica - MEPA - Offerta economica nella busta della documentazione amministrativa - Esclusione - Circostanza che si trattasse di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - Irrilevanza (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Apertura delle offerte in data diversa da quella indicata nella lettera di invito: quali conseguenze per la gara?
- Nel caso in cui la Commissione proceda all'apertura delle buste tecniche in seduta riservata, anzichè pubblica, va disposto l’annullamento dell'intera procedura di gara?
- 1. Gara telematica, obbligo di pubblicità delle fasi di verifica della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche, inapplicabilità - 2. Impresa cooptata, oneri dichiarativi, omissione, non comporta esclusione, ragioni (Art. 95 dPR 207/2010)
- Campioni dei prodotti offerti in gara - Funzione - Distinzione rispetto alla documentazione tecnica - Mancata apertura dei campioni in seduta pubblica - Conseguenze (Art. 42)