Omessa lettura dei punteggi per le offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica – Omessa trascrizione dei punteggi nel verbale – Commistione – Illegittimità (Art. 283 Regolamento)

Consiglio di Stato, sez. V, 22.02.2016 n. 706

L’art. 283 (Selezione delle offerte), comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 statuisce: «In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284».
La previsione risulta qui essere stata disapplicata dalla commissione giudicatrice.
Infatti nella seduta del 28 gennaio 2000 il presidente della commissione si era limitato a comunicare ai presenti in fatto dell’avvenuta valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi (il tutto verbalizzato in un prospetto separato e allegato al verbale in busta chiusa sigillata), procedendo successivamente alla comunicazione dell’avvenuta valutazione della campionatura.
Inoltre, all’apertura delle buste con le offerte tecniche, non era stata data pubblica lettura dei punteggi per le stesse offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica, malgrado l‘inerente obbligo di cui al detto art. 283 (e dell’art. 15 del disciplinare di gara) e senza nemmeno riportarli nel pubblico verbale. È palese il vulnus alla garanzia della trasparenza delle operazioni e alla prevenzione della commistione tra le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.