DURC irregolare – Sospensione cautelare da parte del Giudice ordinario – Dopo il termine di presentazione delle offerte – Irrilevanza – Gravità dell’inadempimento – Valutazione – Competenza (Art. 38)

Consiglio di Stato, sez. V, 22.02.2016 n. 717

La sentenza di primo grado deve essere condivisa nella parte in cui fa applicazione del principio, ormai pacifico, dettato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 4 maggio 2012, n. 8, alla quale il Collegio rimanda ai sensi dell’art. 3, secondo comma, e 120, decimo comma, che richiama l’art. 74, del codice del processo amministrativo. (…)
La richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria sancisce, giustappunto, che spetta esclusivamente all’Amministrazione competente l’attestazione della regolarità contributiva, e che le sue valutazioni si impongono alla stazione appaltante e al giudice delle controversie relative alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, nelle quali rilevi il suddetto requisito. (…)
La qualificazione dell’inadempimento in termini di gravità spetta all’Amministrazione competente, e la stazione appaltante non ha il potere di sostituire ad essa una propria qualificazione.
E’ del tutto irrilevante il fatto che l’inadempimento sia stato accertato in relazione alla iscrizione a una sede diversa da quella indicata in sede di gara in quanto il dato di fatto dell’inadempimento rimane, ed è irrilevante in quale località esso si sia verificato.
La sospensione, da parte dell’Autorità Giurisdizionale ordinaria, del DURC di cui ora si discute è intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per cui risulta confermato che l’appellante ha partecipato alla gara in situazione di irregolarità contributiva.

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