Consiglio di Stato, sez. VI, 07.03.2016 n. 917
La questione giuridica che si pone attiene alla sanabilità delle irregolarità contributive emerse subito dopo la stipula del contratto d’appalto e riscontrate dalla stazione appaltante a seguito della espressa richiesta agli istituti previdenziali delle condizioni di esistenza della regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria.
La tesi della società appellante, già aggiudicataria della gara, la quale non contesta di non essere stata in regola con il pagamento dei contributi previdenziali già alla data di stipula del contratto inter partes è che la stazione appaltante, prima dell’eventuale ritiro in autotutela dell’aggiudicazione, avrebbe dovuto richiedere alla società interessata la regolarizzazione della propria posizione contributiva, e tanto ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge n. 98 del 2013, recante semplificazioni in materia di DURC.
6.- Il Collegio è del parere che la tesi non meriti condivisione.
La disposizione normativa appena citata dispone che ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Tuttavia, come è agevole desumere già dalla portata letterale della disposizione, la norma trova applicazione, come correttamente ritenuto del giudice di primo grado, nei casi di richiesta del DURC da parte dell’impresa interessata (sia in sede di prima emissione del documento, sia in sede di rinnovo) nell’ambito delle attività di normale gestione dell’impresa, ma non certo nei casi, quale quello di specie, in cui la richiesta del DURC provenga da una stazione appaltante e sia funzionale ad acclarare se il concorrente ( che ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con il versamento dei contributi) abbia in concreto i requisiti dichiarati per restare aggiudicatario di un appalto pubblico.
7.- In tali casi, ammettere la regolarizzazione postuma del requisito contributivo mancante sarebbe evidentemente violativo della par condicio competitorum tenuto conto, peraltro, che nella specie, il requisito della regolarità contributiva era richiesto dal disciplinare di gara ( cfr. pag. 3) quale requisito ” dinamico”; dato che il concorrente doveva dichiarare di non aver commesso violazioni gravi in materia previdenziale ed assistenziale, di essere al corrente con il pagamento dei contributi e di obbligarsi a rimanervi ” in via dinamica” ovvero dal momento della partecipazione alla gara al momento della stipulazione del contratto. Ora, poiché dalla interlocuzione con gli istituti previdenziali ( v. certificazioni in atti), la stazione appaltante ha accertato la carenza del requisito contributivo della impresa GP srl alla data del 13 febbraio 2015 (ovverosia alla data di stipula del contratto), incensurabile appare la determinazione con la quale è stato disposto il ritiro dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto già stipulato, essendo l’impresa venuta meno all’obbligo di mantenere il requisito contributivo fino alla stipula del contratto.
Il fatto integra in sè una violazione grave delle norme in materia previdenziale, che necessariamente ha comportato l’esclusione dell’impresa dalla gara (mercè il ritiro dell’aggiudicazione e la risoluzione del rapporto contrattuale).
8.-La conclusione è peraltro coerente con quanto statuito dall’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 4 maggio 2012 n. 8, nella quale è stato affermato che la valutazione della gravità delle violazioni alle norme in materia previdenziale ed assistenziale non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, posto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” si deve desumere dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; con la conseguenza che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
RISORSE CORRELATE
- Irregolarità contributiva - Definitività dell'accertamento - Definizione agevolata e rateizzazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Irregolarità in corso di gara - Regolarizzazione prima della stipulazione del contratto - Non rileva - Revoca dell'aggiudicazione - Legittimità - Compatibilità comunitaria della disciplina del nuovo Codice (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Regolarità contributiva e fiscale - Verifica - Nuova soglia - Importo - Decorrenza - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante (art. 30 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Altre sanzioni - Rilevanza ai fini dell'esclusione - Differenze con la disciplina pregressa - Applicazione Linee Guida ANAC n. 6 sui mezzi di prova (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Adunanza Plenaria sul DURC - Regolarizzazione postuma - Inammissibilità - Ragioni (Art. 38)
- DURC - Irregolarità sopravvenuta - Possesso del requisito alla scadenza del termine per presentare le offerte - Lievità dell'infrazione - Irrilevanza (Art. 38)
- Durc - Importo eccezionale del debito previdenziale ed avviso bonario - Concretano conoscenza dell'irregolarità contributiva - Assenza di comunicazioni da parte dell'Ente previdenziale - Irrilevanza - Omessa dichiarazione - Comporta esclusione (Artt. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Verifica sul possesso del requisito - Momento esatto in cui va effettuata (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Deve sussistere durante tutta la gara - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza - Gravità della violazione - Non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante - DURC - Insindacabilità (Art. 38)
- DURC - Irregolarità dichiarata per un debito inferiore ad € 150 - Illegittimità (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale