Regolarità fiscale – Impugnabilità dell’avviso bonario – Sussiste – Ricorso giurisdizionale avverso la cartella esattoriale – Proposizione in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte o all’aggiudicazione definitiva – Non esclude definitività della violazione fiscale (art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.2016 n. 5279

Richiamando l’indirizzo della giurisprudenza della Cassazione, il Tar ha incentrato il thema decidendi proprio sull’impugnabilità dell’avviso bonario al fine di stabilire se l’irregolarità fiscale, al momento della presentazione dell’offerta dopo l’avvenuta notificazione della cartella esattoriale, dovesse considerarsi definitivamente accertata.
Giungendo infine motivatamente ad affermare che gli avvisi bonari, pur non rientrando nell’elencazione degli atti impugnabili prevista all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sono impugnabili qualora – come nel caso in esame – integrino la pretesa tributaria, ingenerando l’interesse all’immediata definizione di essa con l’impugnazione (cfr. Cass. n. 18642 del 2012).

In disparte la considerazione che la società appellante non ha dichiarato l’irregolarità fiscale all’atto di presentazione dell’offerta, mette conto rilevare che, al di là del nomen iuris, gli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente la pretesa tributaria, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì – come nel caso che ne occupa – con un invito bonario a versare quanto dovuto, vanno ritenuti avvisi d’accertamento o di liquidazione (cfr., Cass. n. 14373 del 2010; n. 25699 del 2009; Sez. un. 16293 del 2007).
Sicché la notifica dell’avviso bonario alla società appellante avvenuta nel 2013, in assenza di tempestiva impugnazione, cristallizza la relativa irregolarità fiscale poiché la cartella esattoriale, mero atto di riscossione ex art. 36 bis n. 600/73, è suscettibile d’impugnazione solo per vizi propri.
Vale a dire che la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la cartella esattoriale, proposta in data successiva non solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ma anche all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad altro concorrente, non vale ad escludere il carattere definitivo della violazione fiscale accertata a carico della società ricorrente.
La radicale assenza del requisito di partecipazione osta, altresì, all’applicazione del principio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen 30 luglio 2014 n. 16) richiamato dalla società nell’atto d’appello, inteso ad evitare esclusioni dalle gare per mere carenze documentali.

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