DURC – Irregolarità sopravvenuta – Possesso del requisito alla scadenza del termine per presentare le offerte – Lievità dell’infrazione – Irrilevanza (Art. 38)

Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 08.02.2016 n. 33
(sentenza integrale)

E’ irrilevante la circostanza che l’impresa stessa fosse stata in regola con gli adempimenti contributivi alla precedente data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Infatti la consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito che nelle gare pubbliche i requisiti generali e speciali richiesti dal bando devono essere posseduti dai partecipanti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma anche in ogni fase successiva fase del procedimento di aggiudicazione. ( cfr. IV Sez. n. 2048 del 2015, III Sez. n. 3274 del 2015, V Sez. n. 3701 del 2015 e VI Sez. n. 2219 del 2015). D’altra parte in presenza di un DURC attestante l’irregolarità nemmeno rileva la dedotta limitata rilevanza quantitativa dell’infrazione.
Infatti, la “violazione grave” delle norme in materia previdenziale e assistenziale, configurata dall’art. 38 comma 1 lett. i) del codice appalti come causa di esclusione dalle gare pubbliche d’appalto, non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma è demandata agli Istituti di previdenza mediante la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, le cui risultanze non sono sindacabili dall’Amministrazione.
Nè l’assenza del requisito era sanabile o regolarizzabile a posteriori, pena la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.