Informativa antimafia: finalità e sindacabilità

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 22.07.2015 n. 3637
(sentenza integrale)

“Osserva il collegio che l’informativa c.d. atipica, nel testo risalente all’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 490 del1994, ora tradotto nell’art. 84 del d.lgs. 159 del 2011, dà rilievo, agli effetti dell’adozione della misura di prevenzione, al riscontro di elementi significativi di tentativi di infiltrazione mafiosa. La nozione di tentativo comporta che la situazione di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata non debba essere in atto, ma che ciò possa avvenire con azioni dirette, in modo non equivoco, allo scopo anzidetto, di cui emergano quantomeno elementi rivelatori anche se solo sul piano indiziario.
E’ stato posto in rilievo in giurisprudenza che le cautele antimafia non obbediscono, infatti, a finalità di accertamento di responsabilità e che esse possono muovere da un insieme di elementi e circostanze che, pur non dovendo necessariamente essere sostenute da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale e del diritto processuale in genere, devono in ogni caso evidenziare un insieme di condotte, interferenze e contiguità che possano incidano sull’affidabilità dell’impresa che debba intrattenere rapporti economici con lo Stato o con altri organismi di diritto pubblico.
L’innalzamento della soglia di anticipata di tutela delle condizioni di sicurezza e ordine pubblico non esime, tuttavia, l’ Autorità di pubblica sicurezza da una prudente, esatta ed esaustiva acquisizione e valutazione dei presupposti del provvedere, considerata anche l’incidenza della misura interdittiva sulla sfera di libertà e di iniziativa economica del destinatario.
Le conclusioni cui pervenga Autorità di pubblica sicurezza non si sottraggono, quindi, al controllo esterno di legittimità, nei limiti del vizio di eccesso di potere nei profili dell’ adeguatezza e della sufficienza dell’istruttoria, del corretto apprezzamento dei presupposti del provvedere, della ragionevolezza delle statuizioni adottate e della proporzionalità della scelta provvedimentale al fine di interesse pubblico perseguito”.

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