Cons. Stato, sez. V, 10.02.2015 n. 689
(sentenza integrale)“Per la soluzione del suddetto quesito va richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale – vertendosi in tema di affidamento di servizi ricadenti nell’all. II B al d.lgs. n. 163/2006 – l’indicazione nell’offerta di gara degli oneri di sicurezza aziendale non può ritenersi direttamente prevista a pena di esclusione dagli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma avrebbe potuto essere imposta solo dalla lex specialis a guisa di autolimite (Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5228; Id., 6 agosto 2012, n. 4510).
Tale orientamento si basa sulla lettera dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 163/2006, secondo il quale “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”.
Tale disposizione va integrata con quella del successivo art. 27, per il quale l’affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione dello stesso Codice deve avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”.
Sempre la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di precisare che – nel caso in cui questo autovincolo manchi – la mancata indicazione nell’offerta dei costi di sicurezza aziendali non può portare all’esclusione del concorrente, ma impone a quest’ultimo di specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio (Cons. St., Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; Id., 21 gennaio 2014, n. 280).
Sulla base delle suddette considerazioni, non appare condivisibile la pronuncia del giudice di prime cure, in quanto non risulta fondato il terzo motivo del ricorso di prime cure proposto dall’odierno appellato.
Del pari, non può essere accolto il secondo motivo indicato supra sub 6. non essendo prevista a pena di esclusione l’indicazione dei costi da interferenza, che come chiarito sono calcolati dalla stessa stazione appaltante, in sede d’offerta.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
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