Sull’onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all’Allegato II B

SeA no name miniCons. Stato, sez. III, 13.05.2015 n. 2388
(sentenza integrale)

“Il T.A.R. ha respinto il primo motivo del ricorso proposto dalla soc. S., teso all’esclusione dalla gara della controinteressata soc. B. per non avere questa separatamente indicato nell’offerta economica, in ossequio della disciplina di gara, i costi della sicurezza da rischio specifico, per il seguente triplice ordine di considerazioni:
l’appalto di cui si controverte rientra fra quelli indicati nell’allegato II B del codice dei contratti pubblici e ad esso sia applicano, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 163 del 2006, le sole disposizioni ivi richiamate che non comprendono gli artt. 86, commi 3 bis e 3 ter e 87. comma 4, sulla specificazione dei costi di sicurezza in sede di offerta economica;
– l’obbligo di scorporo dei costi di sicurezza dal coacervo dell’offerta economica non emerge dalla specifica disciplina di gara e segnatamente dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovendosi in ogni caso privilegiare il favor partecipationis a fronte di clausole ambigue sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione;
detta conclusione è avvalorata dallo jus superveniens di cui all’art. 38 del d.l. n. 90 del 2014 che, anche se non applicabile ratione temporis, tende al superamento di un approccio strettamente formalistico agli oneri adempitivi dei concorrenti ai fini dell’ammissione alle gare per la selezione del contraente.
Il collegio reputa di condividere le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R.
L’applicazione di quanto previsto dall’art. 87, comma quattro, del d.lgs. n. 163 del 2006 sull’obbligo di separata specificazione dei costi per oneri di sicurezza, non può ricondursi, ob relationem, al rinvio del capitolato di gara al predetto d.lgs., richiamato in estremi ai fini della regolamentazione della gara.
Va, invero, considerato che il corpo di disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 è comprensivo dell’art. 20 che, per i servizi esclusi nel cui ambito ricade l’affidamento di cui è causa, circoscrive l’ambito applicativo del codice dei contratti pubblici a specifiche e individuate disposizioni che non comprendono il menzionato art. 87.
Il primo giudice, inoltre, ha correttamente posto in rilievo la non univocità delle prescrizioni di gara sulla redazione dell’offerta economica così che, alla luce del favor partecipationis e dell’assenza di una specifica comminatoria di esclusione, possa pervenirsi alla sanzione espulsiva per l’omesso scorporo degli oneri di sicurezza.
Se invero il punto 3.6 del capitolato speciale di gara, avente ad oggetto adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, prevede che l’importo complessivo del servizio deve essere comprensivo dei costi della sicurezza e che detti costi vanno evidenziati a parte nell’offerta economica, il successivo punto 3.7.3, che reca in dettaglio le regole di redazione dell’offerta economica, nulla dispone nello specifico e dà atto che il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti i costi (diretti, indiretti, spese generali, ecc.) necessari per la corretta esecuzione dell’appalto e derivanti dall’osservanza del presente capitolato speciale e della normativa vigente.
Non soccorre alla tesi dello scorporo nell’offerta economica dei costi di sicurezza il modello allegato al capitolato speciale per la formulazione dell’ offerta economica che, nella sua predisposizione grafica, non reca nessuna indicazione al riguardo mentre, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, nessun obbligo adempitivo dell’onere di cui si discute può ragionevolmente ricondursi alla casella preceduta dalla generica dicitura altro contenuta nel modulo oltre quella destinata all’indicazione dei costi unitari.
Agli effetti dell’invocata esclusione dalla gara – ferma l’assenza di apposita previsione nella disciplina di gara in presenza dell’omissione che si ascrive alla soc. S. – non si verte, inoltre, a fronte di un requisito essenziale ai fini della partecipazione la cui omessa dichiarazione possa avere inciso sul corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale.
Soccorre, invero, al riguardo la giurisprudenza che, in assenza del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali, riconduce alla fase di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri non comprimibili indotti dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3484 dell’ 8 luglio 2014; n. 280 del 21 gennaio 2014).”

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