TAR Firenze, 04.05.2015 n. 700
(sentenza integrale)Tenuto anche conto di quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 il Collegio ritiene di dover pervenire, nella valutazione del motivo di ricorso qui in esame, a conclusioni diverse da quelle che hanno indotto a respingere l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
L’ art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 così dispone (primo periodo): “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
La formulazione della norma è identica a quella dell’art. 26 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 81/2008 che detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro circa gli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.
L’art. 87 del Codice dei contratti pubblici dispone poi al comma 4 (ultima parte), in tema di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse: “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
A sua volta il già citato art. 32 comma 4 lett. o) del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che rientrano tra le “spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’esecutore”… “le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice”.
L’appalto di cui si discute ha natura, come chiarito nel bando di gara, di “appalto misto…, con prevalenza sotto l’aspetto qualitativo della parte lavori e sotto l’aspetto quantitativo della parte servizi”. Il disciplinare di gara prevedeva la presentazione di tre buste, la seconda contenente l’offerta economica, in relazione alla quale era prescritto: “L’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto”.
Nella citata sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara“.
A tale conclusione si è pervenuti sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento; conseguentemente l’Adunanza plenaria ha anche affermato “che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di <mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice> idoneo a determinare <incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta> per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale”.
Nel caso in esame l’offerta economica presentata dall’impresa E. s.r.l. ha specificato “che i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendale) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06 ammontano a € 130.000,00 (centotrentamila/00) “; tali costi però sono stati quantificati in soli € 2.000,00 nella tabella per la giustificazione dell’aliquota per spese generali presentata dalla medesima impresa ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010. La differenza è di € 128.000,00 e ciò evidenzia una palese contraddittorietà ed equivocità dell’offerta economica della controinteressata in relazione ai costi di sicurezza interni; ne consegue che sussiste incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta in questione in relazione a un suo elemento essenziale, il che comporta l’esclusione dalla procedura dell’offerta stessa per inosservanza di un precetto imperativo il cui inadempimento non è sanabile attraverso l’esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. Rispetto al caso esaminato dall’Adunanza plenaria, qui non si discute di mancata indicazione dei costi di sicurezza interni, bensì di indicazioni contraddittorie e incompatibili tra di loro, la cui differenza (pari a € 128.000,00) incide in modo sensibile sul risultato finale dei conti, tenuto conto che tale importo è pari a circa il doppio dell’utile previsto dall’aggiudicataria (in misura del 4%).”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
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- Segno di "barrato" nello spazio per l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Interpretazione possibile - Conseguenze (Artt. 86, 87)
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- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendale e conseguente esclusione: conferma dal CGA Sicilia (Art. 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
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- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è causa di esclusione anche se non previsto dal bando di gara (Artt. 86, 87)
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Appalti di servizi: la mancata indicazione dei costi per la sicurezza non comporta automatica esclusione (Artt. 86, 87)
- Illegittima l'esclusione in caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza, specie se non espressamente prevista dal bando (Artt. 86, 87)
- Appalti di lavori: l' Adunanza Plenaria sull'obbligo di indicare i costi "interni" per la sicurezza nell'offerta economica (Art. 87)
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- Indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di servizi "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di lavori: conseguenze (Artt. 86, 87)
- Oneri dichiarativi in capo alla società cedente - Indicazione degli oneri di sicurezza - Requisiti minimi in capo ai componenti delle ATI (Artt. 37, 38, 46, 87)
- Obblighi dichiarativi per l'impresa cooptata ed indicazione dei costi per la sicurezza (Artt. 38, 86)
- Oneri di sicurezza negli appalti esclusi
- Sulla necessità di indicare gli oneri aziendali di sicurezza
- Omessa o incompleta indicazione degli oneri di sicurezza da "interferenza" ed "aziendali" (Artt. 86, 87)
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- Oneri della sicurezza: illegittima l'esclusione per omessa indicazione qualora non espressamente richiesta dalla Stazione appaltante (Artt. 46, 86, 87)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse