Cons. Stato, sez. V, 16.05.2014 n. 2517
(estratto)
dal disciplinare di gara e dalla modulistica ad esso allegato n
on risulta la necessità di specificare gli oneri aziendali di sicurezza distinti da quelli di sicurezza relativi ad interferenze; e che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che la XXX S.r.l. ha comunque indicato gli oneri aziendali di sicurezza nelle giustificazioni allegate alla domanda di partecipazione alla gara in una voce complessiva comprendente pure le spese generali e l’utile, per di più specificando, nel corso della procedura di gara, in via analitica – in esito a puntuale richiesta della stazione appaltante formulata nel quarto verbale di gara – la misura e la composizione degli oneri di cui trattasi: circostanza, questa, espressamente riscontrata dal seggio di gara nel quinto suo verbale.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
- Indicazioni alle Stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Oneri di sicurezza aziendali contraddittori o incompatibili: va disposta l'esclusione (Art. 86)
- MEPA: l'omessa indicazione dei costi per la sicurezza non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Appalti di servizi: la mancata indicazione dei costi per la sicurezza non comporta automatica esclusione (Artt. 86, 87)
- Illegittima l'esclusione in caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza, specie se non espressamente prevista dal bando (Artt. 86, 87)