TAR Napoli, 12.03.2014 n. 1492
(estratto)
L’esclusione di tale impresa, oltre che in violazione del principio del legittimo affidamento, non tiene conto della norma di cui all’articolo 46 comma 1 bis del codice dei contratti pubblici, laddove sono indicate le cause tassative di esclusione; tra le cause di esclusione, l’articolo 46 comma 1 bis contempla il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti; sebbene una interpretazione estremamente rigorosa, condivisa anche da una parte della giurisprudenza, ritenga che la mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendale possa ricadere tra le cause di esclusione tassativamente previste, con implicita integrazione in tal senso del bando, ricorrendo inadempimento alle richiamate prescrizioni del codice, con particolare riferimento agli articoli 86 e 87, a giudizio del Collegio tale interpretazione non può essere condivisa, dovendosi ritenere che il principio della tassatività delle cause di esclusione imponga alle stazioni appaltanti, quantomeno, di indicare espressamente e chiaramente tali cause di esclusione, soprattutto qualora, come nella fattispecie, la causa di esclusione applicata non sia chiaramente e esplicitamente prescritta dalla legge o dal regolamento, ma sia ricavabile, in via interpretativa, da una norma disciplinante la diversa questione della verifica delle anomalie, nell’ambito di una disposizione che individua come destinataria di essa non già l’impresa offerente, bensì la stazione appaltante.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
- Indicazioni alle Stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio
- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è causa di esclusione anche se non previsto dal bando di gara (Artt. 86, 87)
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Oneri di sicurezza aziendali contraddittori o incompatibili: va disposta l'esclusione (Art. 86)
- MEPA: l'omessa indicazione dei costi per la sicurezza non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Appalti di servizi: la mancata indicazione dei costi per la sicurezza non comporta automatica esclusione (Artt. 86, 87)
- Appalti di lavori: l' Adunanza Plenaria sull'obbligo di indicare i costi "interni" per la sicurezza nell'offerta economica (Art. 87)
- Non sussiste obbligo di indicazione degli oneri aziendali di sicurezza in sede di offerta: la mancanza non comporta esclusione (Art. 86)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione