Verifica di anomalia: rileva la convenienza complessiva dell’offerta (Art. 86)

lui232Cons. Stato, sez. III, 16.06.2015 n. 3024
(sentenza integrale)

“Invero emerge sempre dagli atti che l’Amministrazione risulta aver adeguatamente e compiutamente esaminato le offerte, anche ricorrendo a approfondimenti e chiarimenti necessari per la migliore disamina delle offerte stesse, per cui l’offerta della M., nel suo complesso e nell’importo indicato, è risultata congrua, attendibile e affidabile nel contesto di una valutazione delle singole voci in contestazione e di tutti i connessi elementi di discrezionalità tecnica, operata dapprima dalla commissione di gara, scevra sul punto da vizi di travisamento dei fatti, illogicità o irrazionalità della motivazione.
In estrema analisi le censure dedotte circa la correttezza e la congruità delle offerte sono di natura eminentemente tecnico-discrezionale circa la congruità dell’offerta e si traducono per lo più in valutazioni di parte volte a sostituire in modo assertivo e opinabile le determinazioni assunte dalla Commissione anche in tema di attribuzione dei punteggi.
D’altronde l’operato della Commissione e dell’Amministrazione è volto al controllo delle offerte in sintonia con la disciplina di gara e a garanzia in primis del risultato e dell’aggiudicazione con un apprezzamento discrezionale della convenienza complessiva dell’offerta ritenuta migliore e del conseguente importo complessivo, nel presupposto che l’eventuale incongruità di talune voci di costo non comporta di necessità l’anomalia dell’offerta nel suo complesso, con conseguente stravolgimento e vanificazione dell’esito della gara.
Nella fattispecie però il giudice di prime cure ha ripercorso l’iter che ha preceduto quel giudizio, confermandone motivatamente la legittimità (cfr. da ultimo, III n. 2187/2015).”

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