
Consiglio di Stato, sez. V, 09.07.2015 n. 3453
(sentenza integrale)“7. L’atto impugnato in prime cure non può essere qualificato come atto di «revoca», ma al più di un atto di ritiro, trattandosi di un diniego di aggiudicazione provvisoria, sicché non può in alcun modo invocarsi, né quale parametro di legittimità, né a fini indennitari, quanto disposto dall’art. 21-quinquies, l. 241/90. Infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. St., Sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942; Id., Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195) più volte ha chiarito che la possibilità che all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11 comma 11, art. 12 e art. 48 D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell’operato dell’Amministrazione, non spettando nemmeno l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241, poiché in tal caso si è di fronte al mero ritiro (o all’annullamento) di un provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, e non a una revoca di un atto amministrativo «ad effetti durevoli», come previsto dalla disposizione sulla indennizzabilità della revoca.
Pertanto, risulta infondata la doglianza con la quale si sostiene che non sussisterebbero i presupposti per l’adozione di una atto di revoca ai sensi del citato art. 21-quinquies, dal momento che di revoca non si tratta.
Allo stesso tempo, non trattandosi di un provvedimento amministrativo conclusivo di un procedimento di secondo grado, non era necessario alcun avviso di avvio del procedimento.
Inoltre, nessun indennizzo risulta spettante, poiché l’art. 21-quinquies non è in concreto applicabile, né è suscettibile di applicazione analogica, trattandosi di norma per sua natura eccezionale.“www.giustizia-amministrativa.it
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