Decadenza dall’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto entro il termine di 60 gioni (Art. 11)

lui232Consiglio di Stato, sez. V, 17.06.2015 n. 3042
(sentenza integrale)

“7.1. Con il primo motivo l’originaria ricorrente lamentava che l’amministrazione non avesse mai richiesto la stipula del contratto, sicché difetterebbe uno dei presupposti a fondamento dell’atto di revoca oggetto di impugnazione.
La ricostruzione operata dal primo giudice, che ha accolto il relativo motivo, non è condivisibile, risultando fondate le censure contenute nell’odierno gravame.
A questa conclusione si giunge dopo aver chiarito l’esatta natura giuridica del provvedimento impugnato, ripercorrendo le fasi procedurali indicate dall’art. 11, d.lgs. 163/2006 in vista della stipulazione negoziale, al quale fa espressamente rinvio la Sezione XIV del bando di gara. Una volta posta in essere l’aggiudicazione definitiva, stazione appaltante e impresa aggiudicataria devono provvedere alla stipulazione del contratto entro il termine che il comma 9 del citato art. 11 fissa in sessanta giorni, che può essere disciplinato in modo diverso dal bando, dall’invito ad offrire ovvero nel caso in cui le parti ne concordino un altro. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione negoziale sia la parte privata che la parte pubblica possono sciogliersi dal vincolo creatosi con l’aggiudicazione. L’amministrazione, in particolare, può pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8220; Id., Sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6455). Nella fattispecie è certo che non vi è stata stipulazione del contratto tra le parti e che l’amministrazione ha inoltrato all’odierna appellata richiesta di stipulazione del contratto. Al riguardo, è sufficiente ricordare che questa circostanza risulta ammessa dall’odierna appellata nel ricorso di primo grado alla pag. 11. Né incide sull’esercizio della facoltà dell’amministrazione di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione la circostanza secondo la quale non vi sarebbe stato un invito “formale”. Posto, infatti, che la decadenza può essere dichiarata semplicemente decorso il termine entro il quale il contratto doveva essere stipulato, è sufficiente rilevare che l’amministrazione ha comunque richiesto all’odierna appellata di addivenire alla suddetta stipulazione senza che quest’ultima vi consentisse, pur essendole stata inviata richiesta a mezzo pec ed essendole stata messa a disposizione copia dell’elaborato contrattuale”.

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