TAR Brescia, 10.10.2015 n. 1275
(sentenza integrale)“In generale, secondo l’art. 84 del codice degli appalti, i membri della commissione, in ossequio a una regola logica, prima che giuridica, devono essere “esperti” della materia ; nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha dedotto che i tre commissari sono privi di significative specifiche esperienze e professionalità nel settore dei finanziamenti europei, e le controparti non hanno replicato nulla di specifico; inoltre, uno di costoro, il citato M., come spiegato in precedenza, è stato nominato ad una carica nel comitato scientifico di un master gestito dalla controinteressata, ma non avrebbe in merito svolto attività alcuna: ciò da un lato fa dubitare della sua imparzialità, dall’altro conferma non trattarsi di esperto del ramo;
– che ciò porta all’annullamento della nomina della commissione e degli atti provvedimentali successivi”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- 1) Commissione giudicatrice, supporto mediante esperti esterni, possibilità, limiti - 2) Soggetto indicato come direttore tecnico, mancanza dei requisiti, sostituzione, equivale a modificazione dell'offerta, soccorso istruttorio, inapplicabilità (Artt. 38, 46, 84)
- Commissione di gara - Competenza tecnica e professionale dei Commissari - Va intesa in senso unitario, sistematico e contestualizzato (Art. 84)
- Commissione giudicatrice - Membri - Esperienza nell'area di attività in cui ricade l'oggetto dell'appalto - Non necessaria in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa