Commissione di gara – Membri – Devono essere esperti della materia (Art. 84)

admin-seaTAR Brescia, 10.10.2015 n. 1275
(sentenza integrale)

“In generale, secondo l’art. 84 del codice degli appalti, i membri della commissione, in ossequio a una regola logica, prima che giuridica, devono essere “esperti” della materia ; nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha dedotto che i tre commissari sono privi di significative specifiche esperienze e professionalità nel settore dei finanziamenti europei, e le controparti non hanno replicato nulla di specifico; inoltre, uno di costoro, il citato M., come spiegato in precedenza, è stato nominato ad una carica nel comitato scientifico di un master gestito dalla controinteressata, ma non avrebbe in merito svolto attività alcuna: ciò da un lato fa dubitare della sua imparzialità, dall’altro conferma non trattarsi di esperto del ramo;
– che ciò porta all’annullamento della nomina della commissione e degli atti provvedimentali successivi”.

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