Consiglio di Stato, sez. III, 17.12.2015 n. 5706
(sentenza integrale)
“Questo Consiglio ha già chiarito, in merito alla portata precettiva dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006, che la regola da esso fissata, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali ed europei, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
“14.3. Il requisito enunciato dell’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
14.4. Non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10.6.2013, n. 3203).
14.5. È evidente quindi, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui tratteggiate, l’infondatezza del motivo nella sua prima parte, laddove lamenta che solo due dei cinque componenti della Commissione siano dotati di specifiche competenze settoriali.
14.6. Del pari è infondato il motivo nella parte in cui lamenta che il giudizio della Commissione sarebbe stato di fatto demandato ai soli due commissari dotati di competenze tecniche.
14.7. L’analisi dei verbali di gara mostra, al contrario, che a questi è stata demandata solo una funzione istruttoria, finalizzata ad acquisire elementi valutativi dettagliati sulla base di una lettura approfondita e critica delle relazioni, con l’obbligo di rendicontare la loro attività, meramente preparatoria, alla Commissione attraverso schede/relazioni riassuntive, come si evince, ad esempio, dal verbale n. 3 del 19.2.2014.
14.8. La lettura e la conoscenza acquisita dai commissari delegati alla preistruttoria ha poi avuto un tavolo di confronto e di discussione con gli altri membri, poiché risulta che la relazione conclusiva dell’esame tecnico è stata trasmessa il 7.4.2014 alla Commissione, quasi due mesi pria della seduta pubblica di comunicazione dell’esito delle valutazioni tecniche e di apertura delle offerte economiche, con il senso e con il contenuto di una mera proposta valutativa, evidentemente da analizzare nel plenum della Commissione. (…)
15. Non vi è dubbio che l’attività dei due commissari, quindi, sia stata meramente preparatoria e propedeutica al giudizio della Commissione nella sua composizione perfetta, giudizio che, per quanto sinteticamente, ha condiviso, con la presa d’atto, e fatto proprio, dopo un’attenta analisi, la preistruttoria dei due commissari, non potendo condividersi la lettura formalistica dei verbali e dell’espressione “presa d’atto” propugnata dall’appellante“.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- 1) Commissione giudicatrice, supporto mediante esperti esterni, possibilità, limiti - 2) Soggetto indicato come direttore tecnico, mancanza dei requisiti, sostituzione, equivale a modificazione dell'offerta, soccorso istruttorio, inapplicabilità (Artt. 38, 46, 84)
- Commissione di gara - Competenza tecnica e professionale dei Commissari - Va intesa in senso unitario, sistematico e contestualizzato (Art. 84)
- Facoltà della Commissione di gara di rettificare le offerte: limiti - Dimostrazione della capacità economica e finanziaria per le società neo costituite - Dimostrazione del possesso dei requisiti mediante affitto d'azienda (Artt. 41, 42)
- Possibilità di introdurre sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara: condizioni
- Differenza tra commissione "giudicatrice" ed "aggiudicatrice" e sufficienza del punteggio numerico
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa