Nomina della Commissione di gara nelle concessioni di servizi (Artt. 30, 84)

SeA no name miniTAR Firenze, 24.10.2014 n. 1636
(sentenza integrale)
(estratto)
Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 30 luglio 2014 n. 404), la prima delle nuove censure sollevate con i motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2014 è già stata ritenuta fondata dalla giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 21 novembre 2013 n. 1629) e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 7 maggio 2013 n. 13).
In particolare, le decisioni sopra richiamate hanno concluso per l’applicabilità alle concessioni di servizi di cui all’art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (per la necessità di riportare le gare relative a distributori automatici di bevande e snack alla previsione in discorso, si veda la più recente giurisprudenza della Sezione: T.A.R. Toscana, sez. II, 30 maggio 2014 n. 929) anche della previsione dell’art. 84, 10° comma del codice dei contratti, relativa all’obbligo di procedere alla nomina della Commissione di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, ad. plen. 7 maggio 2013 n. 13).
Nel caso di specie, le funzioni della Commissione di gara sono state svolte dalla Giunta esecutiva dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “V. C.” e, quindi, da organo permanente dell’Istituzione scolastica, i cui componenti sono stati nominati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nella procedura in discorso risulta pertanto sicuramente violata la previsione dell’art. 84, 10° comma del d.lgs. d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non potendo essere attribuita efficacia scriminante al fatto che si tratti di organo espressamente previsto dalla strutturazione normativa degli Istituti scolastici.
Il primo dei motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2014 è quindi fondato e deve essere accolto, con conseguenziale annullamento di tutti gli atti della procedura, a partire dal momento di inizio delle operazioni di gara da parte della Giunta esecutiva dell’Istituto resistente; il carattere assorbente dell’accoglimento permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente.

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