Consiglio di Stato, sez. III, 15.09.2014 n. 4698
(sentenza integrale)
“Per quanto concerne il ricorso incidentale della xxx, come esposto incentrato sulla tardiva impugnazione della lex specialis, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento prevalente della giurisprudenza in tema di presupposti e limiti dell’onere di immediata impugnazione (formatasi sulla scia di Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003, n. 1).
L’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva; a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’ impugnazione , poiché non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3203; 8 aprile 2014, n. 1665).
Ciò che appare decisivo, ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione, è non soltanto il fatto che le clausole della lex specialis manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III 3 marzo 2014, n. 959; V, 24 ottobre 2013, n. 5155).
(omissis)
Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è ferma nel richiedere, ai fini della legittimità delle valutazioni delle offerte da parte della commissione di gara espresse mediante attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica, una adeguata articolazione – per specificità dei parametri e limitatezza del range dei punteggi a ciascuno di essi attribuibili – dei criteri di valutazione da parte della lex specialis, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei singoli punteggi attribuiti (cfr., da ultime, Cons. Stato, III, 10 dicembre 2013, n. 5909; 18 ottobre 2013, n. 5060; 4 settembre 2013, n. 4431; 25 febbraio 2013, n. 1169).
Per valutare l’idoneità, allo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla Commissione, della griglia prefissata, non può essere ritenuto adeguato (come sembra ritenere l’A.V.C.P.) soltanto un sistema binario, basato cioè su punteggi 0/1, o comunque conseguenti ad accertamenti di inesistenza/esistenza di elementi oggettivamente definiti. La stessa discrezionalità tecnica implica un margine di apprezzamento, sindacabile sotto il profilo della logicità e rispondenza alle regole tecniche ed ai fatti, ma non eliminabile. Quel che deve sussistere è invece una griglia (e delle eventuali motivazioni) che rendano possibile ricondurre l’attribuzione dei punteggi alla griglia, con approssimazione logica accettabile, e quindi sindacabile attraverso le diverse figure dell’eccesso di potere.
Nel caso in esame, i parametri (criteri e sub-criteri di valutazione) appaiono sufficientemente definiti nel contenuto ed a ciascuno di essi è attribuito un range di punteggio limitato (la massima ampiezza, per quanto concerne i criteri oggetto della censura in esame, va da 0 a 2 punti)”.
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