Illegittima composizione della Commissione e ripetizione della gara (Art. 84)

SeA no name miniTAR Catanzaro, 09.10.2014 n. 1630
(sentenza integrale)

“La nomina a membro della commissione di gara di un soggetto che contestualmente riveste la qualifica di responsabile unico del procedimento per conto della stazione appaltante contrasta con l’art. 84 comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prescrive che i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La disposizione è riconosciuta dalla giurisprudenza quale garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa nella gara pubblica, giacché impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che ha condotto alla valutazione delle offerte potendone condizionare l’esito ed è indirizzata anche ai funzionari dell’amministrazione appaltante che predispongano gli atti della gara o ne siano comunque responsabili (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 10778; cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 aprile 2009, n. 477);
Né può sostenersi, come fatto dalla L. S.p.a., che il vizio afferente alla composizione della commissione di gara avrebbe dovuto essere fatto valere immediatamente, mediante l’impugnazione del provvedimento di nomina.
Infatti, i vizi relativi alla composizione della commissione giudicatrice possono essere utilmente fatti valere solo nel momento in cui i relativi lavori si siano completati in senso negativo per il soggetto inciso, in tal modo ingenerando in lui l’interesse all’impugnativa, ovvero nei casi in cui si determinino comunque a carico del singolo candidato eventi idonei a determinare a suo carico definitivi arresti procedimentali (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459 e Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2252, che hanno ritenuto che il principio di diritto in questione valga come regola generale applicabile anche ai concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di personale).
In conseguenza della fondatezza del motivo di ricorso da ultimo esaminato, la quale comporta l’assorbimento di tutti gli ulteriori vizi dedotti dalla società ricorrente, debbono essere annullati il provvedimento di nomina della commissione valutatrice e dei provvedimenti successivi”.

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