Quesito: Per gli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante può considerare assolto l’obbligo di pubblicazione, come da normativa vigente, degli avvisi pubblici, bandi di gara, esiti di gara ed etc attraverso la sola pubblicazione sul proprio sito web (sia in albo pretorio che in amministrazione trasparente nell’apposita sezione) o è obbligata a procedere alla pubblicazione, sul sito del MIMS e/o pubblicazione in GURI ?
Risposta: In merito al quesito posto, si rappresenta che anche tutti gli atti delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono soggetti agli obblighi di pubblicazione sul sito del MIMS. Si specifica che ai sensi del comma 2 del citato art. 29, così come modificato dall’art. 53 del D.L. 77/2021 e s.m.i., tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicate nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici; nelle more dell’entrata in vigore dell’indicata Banca Dati, si ritiene che tali atti, in ossequio al principio di trasparenza e a quanto indicato da ANAC nel comunicato del 29 novembre 2021, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS. (Parere MIMS n. 1300/2022)