PASSOE – Mancata allegazione per malfunzionamento del sistema – Conseguenze (Art. 6-bis)


TAR Roma, 07.08.2015 n. 10753

(sentenza integrale)

“In linea generale, si rammenta che il PASSOE si sostanzia in una liberatoria ai fini della privacy, che permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente.
Tuttavia, nella gara sottoposta all’attenzione del Collegio, sono emersi dei malfunzionamenti del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSOE.
Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale “indispensabile” ai fini della verifica del requisito, ma non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione).
Il Comune – in relazione alla cronologia dei fatti – chiarisce che :
a). in data 1.12.2014, come da verbale n. 1, emergeva l’assenza dei riferimenti alla procedura AVCPASS per la verifica dei requisiti dei partecipanti ex art. 6bis DLGS 163/2006;
b). la Commissione deliberava di assegnare a tutti i partecipanti un termine perentorio di giorni 15 per la presentazione della suindicata documentazione; a pena di esclusione;
c). in data 4.12.2014, come da verbale n. 2, veniva comunicato a tutti i partecipanti come fosse emersa la presenza di una unica registrazione di PASSOE a fronte delle sette offerte pervenute;
d). in data 9.12.2014 la stazione appaltante comunicava a tutti i partecipanti la richiesta del PASSOE da acquisire presso l’AVCP;
e). in data 23.12.2014, come da verbale n. 3, la Commissione rendeva noto ai presenti che -entro il termine perentorio (21.12.2014)- erano pervenute le richieste documentazioni; veniva però evidenziata la mancata produzione del documento da parte delle consorziate esecutrici della costituenda RTI C. del servizio nella misura del 50% cadauna della consorziata COOP C. e della COOP 29 giugno.
Il Collegio condivide le argomentazioni del ricorso:
a). sono condivisibili il primo e secondo motivo di doglianza in quanto, in base alla lex specialis, non rientra – tra i documenti richiesti ai concorrenti per comprovare il possesso dei criteri di partecipazione alla gara –anche il PASSOE.
Il disciplinare, infatti, ha imposto a pena di esclusione soltanto la produzione delle consuete dichiarazioni ex DPR 445/2000 e dei documenti richiesti dagli artt. 38 e ss. DLGS 163/2006;
b). è poi condivisibile il quarto motivo di ricorso.
Come sostenuto dalla ricorrente la produzione del PASSOE ad opera del Consorzio C. (oltre che della mandante P.) deve ritenersi esaustiva senza che al riguardo possa opporsi la necessità del PASSOE anche per le due consorziate del C. (COOP C. e della COOP 29 giugno);
c). nella legge (cfr., citato art. 6-bis) e nel bando è detto che spetta ai concorrenti l’onere di produzione del PASSOE a pena di esclusione dalla gara;
d). si condivide, infine, anche il terzo motivo di ricorso circa la non ragionevole imposizione di un termine perentorio“.

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