Linee guida pari opportunità generazionali, di genere e per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 61 , Allegato II.3 d.lgs. n. 36/2023)

In Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia recante “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonchè l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati”.

L’art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati. Ai sensi dell’art. 61, comma 1, citato, in tali contratti «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati».
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».
In sede di prima applicazione del codice, ai sensi del comma 4 dell’art. 61, gli strumenti e i meccanismi premiali sono definiti con le linee guida adottate ai sensi dell’art. 1 comma 8 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte ad impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:
a. la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
b. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell’art. 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli operatori economici è opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.
Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all’interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d’appalto, delle tipologie specifiche di contratto nonchè del loro oggetto (commi 4, 5 e 7 dell’art. 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).