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PEF Piano Economico Finanziario – Errore materiale – Contrasto con offerta economica – Correzione – Possibilità

Consiglio di Stato, sez. VII, 21.06.2022 n. 5104

Considerato, infatti, al riguardo: […]
– che le altre doglianze dell’appellante sono prive di fondamento, dovendosi condividere, alla stregua della disamina degli atti di gara, le osservazioni del T.A.R. sulla natura di errore materiale ictu oculi rilevabile dell’indicazione del canone contenuta nel P.E.F. della -OMISSIS- (€ 20.000,00), a fronte della solenne e inequivoca indicazione di € 25.000,00 contenuta nell’allegato (o modello) “C”, contenente l’offerta economica della società;
– che al contrario di quanto sostiene l’appellante, il fatto che in tale modello, debitamente sottoscritto, il canone offerto, pari a € 25.000,00, sia stato scritto in lettere e in cifre, in neretto e sottolineato, non è irrilevante, perché sta a testimoniare la serietà e la solennità dell’impegno consapevolmente assunto dalla -OMISSIS-: all’opposto, la somma di € 20.000,00 indicata nel P.E.F. della società si presenta come il risultato di un’attività di elaborazione al computer tramite un “file excel”. Ciò rende verosimile che il dato numerico inserito nel P.E.F. sia un mero refuso in luogo dell’importo corretto di € 25.000,00 e in questo senso, oltre a quanto detto sul carattere solenne della dichiarazione contenuta nel modello “C”, depone l’ulteriore elemento evidenziato dal T.A.R., in base al quale, sostituendo alla somma di € 20.000,00, come canone concessorio, l’importo di € 25.000,00, l’equilibrio economico-finanziario e, dunque, la sostenibilità dell’offerta della -OMISSIS-, restano immutati;
– che neppure da quest’ultimo punto di vista le doglianze dell’appellante colgono nel segno, poiché il primo giudice ha sostituito l’importo di € 25.000,00 a quello di € 20.000,00 quale canone annuo della concessione offerto dalla società non per manipolare l’offerta economica di questa, ma al solo fine di verificare la correttezza o meno sul piano logico della tesi dell’errore materiale: tesi che proprio da detta verifica ha tratto ulteriore fondamento;
– che, perciò, per il dato del canone concessorio annuo contenuto nel P.E.F. della -OMISSIS- (€ 20.000,00 in luogo di € 25.000,00) sussistevano gli estremi dell’errore materiale percepibile e rilevabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque, il quale, quindi, proprio in virtù di tali sue caratteristiche era emendabile (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 68; id., 20 marzo 2020, n. 1998; Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., 5 novembre 2014, n. 5468; Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978). Per conseguenza, la Commissione di gara avrebbe potuto e dovuto procedere a emendare il suddetto errore e, dunque, a optare per l’importo indicato nell’allegato “C”, costituendo tale attività un mero esercizio del potere-dovere di interpretazione dell’offerta alla luce degli elementi oggettivi in essa contenuti (cfr. C.d.S., Sez. V. n. 113/2018, cit.). D’altra parte è principio consolidato che le offerte, intese come atto negoziale, vanno interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità o gli errori di scritturazione e di calcolo, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, nn. 68/2021 e 1998/2020, cit.; id., 28 ottobre 2020, n. 6610; id., 27 marzo 2013, n. 1487; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082).

 

Offerta economica – Ribasso percentuale indicato in lettere – Prevalenza rispetto al prezzo

CGA Regione Sicilia, 10.05.2022 n. 560

Affrontando il merito della censura il Collegio rileva che, in termini generali, nelle procedure ad evidenza pubblica la commissione giudicatrice non può manipolare, modificare o adattare l’offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis: diversamente, verrebbe leso il principio di par condicio fra i concorrenti.
Pertanto non può consentirsi alle commissioni giudicatrici di sostituirsi all’offerente modificandone l’intenzione, frutto di scelte insindacabili.
In tale contesto la rettifica dell’offerta, eseguita al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, è ammissibile, in adesione ai principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione alle gare pubbliche, nei limiti in cui ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima (Ad. plen. 13 novembre 2015 n. 10).
E’ consentito il superamento di un contrasto in caso di errore materiale riconoscibile: al ricorrere di tale circostanza la presenza di elementi diretti e univoci, tali da configurare un errore meramente materiale o di scritturazione permette alla commissione aggiudicatrice di emendarlo attribuendo prevalenza all’effettivo valore dell’offerta (Ad. plen. 13 novembre 2015 n. 10).
[…]
Nell’offerta economica presentata dal Consorzio aggiudicatario il ribasso indica la percentuale (appunto) di ribasso, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”.
Sulla base della lex specialis, quindi, si attribuisce portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che funge da parametro di riferimento per l’attribuzione del punteggio al valore economico dell’offerta. Ciò in quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del punteggio costituisce l’unico dato, afferente all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione.
Sicché, atteso che il valore dell’offerta economica svolge una duplice funzione, quella di costituire uno degli elementi oggetto della competizione e quella di predeterminare il valore del contratto in caso di aggiudicazione, una volta individuato il parametro di riferimento per la prima funzione (lo svolgimento della gara) esso non può che assolvere anche a parametro della seconda funzione (predeterminazione del prezzo del contratto) in ragione della sovrapposizione e del contemporaneo assolvimento di entrambe le funzioni da parte di un unico dato.
A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della correzione delle offerte di cui all’art. 119 del d.P.R: n. 207 del 2010, in base al quale, in caso di discordanza dei dati indicati nel modulo di offerta, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo, anche oltre la fattispecie dell’aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, rispetto al quale è stato sancito dal legislatore (Cons. St., sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873 e sez. V, 13 giugno 2008 n. 2976).
Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010, pur se previsto solo per i ribassi sui prezzi unitari, esprime infatti un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e riconoscibile (o riconosciuto) con la normale diligenza, compresi quindi i casi di mero errore di calcolo. E ciò indipendentemente dal fatto che la specifica disposizione sia stata abrogata dall’art. 217 comma 1 lett. u) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche successivo all’abrogazione), infatti, “la disciplina che si rinviene dall’art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto” (Cons. St., sez. V, 19 giugno 2019 n. 4189).
La regola dettata dalla giurisprudenza è conforme, del resto, alla previsione di cui all’art. 1430 c.c., in base al quale l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Offerta economica : errori materiali sanabili icto oculi dalla Commissione giudicatrice (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Aosta, 03.05.2022 n. 22

Il facere della commissione è legittimo ove la stessa ha valutato, previa sospensione per opportune verifiche, che nei documenti presentati da -OMISSIS- inerenti all’offerta economica vi fossero meri errori materiali, sanabili ictu oculi.
Invero, nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11/01/2018, n. 113; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2016 n. 1827).
Non si verifica alcuna inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione allorquando questa, come nel caso di specie per quanto sopra rappresentato, si limiti a correggere un mero errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dalla partecipante in relazione all’offerta economica, nei limiti indicati dalla consolidata giurisprudenza in materia: ed invero, l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).

Offerta economica – Omessa indicazione di un prezzo unitario – Non configura mero errore materiale – Rettifica – Inammissibile (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 05.04.2022 n. 2529

Sotto altro concorrente profilo, neppure possono qui trovare applicazione i principi sulla correzione dell’errore materiale: ciò presuppone infatti che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, sì che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978). In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta.
Nel caso di specie l’operazione prospettata dall’appellante, volta a colmare l’omessa indicazione del prezzo unitario offerto per la singola opzione, non configura affatto mera rettifica di errore materiale che, come evidenziato, non può sostanziarsi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889): la volontà dell’offerente non può qui essere ricostruita né mediante l’operazione aritmetica descritta nell’appello né attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; tantomeno può essere desunta da un’interpretazione sistematica e complessiva dell’offerta alla luce del prezzo indicato per le altre opzioni internet ivi presenti.
[…]
Inoltre, diversamente dagli appalti a corpo, nei quali elemento essenziale della proposta del concorrente è soltanto l’importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formarlo (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019 n. 2875), in un appalto compensato a misura, quale è quello in esame, i singoli prezzi unitari offerti divengono parte integrante ed essenziale dell’offerta economica, anche in mancanza di un’esplicita previsione della legge di gara.

Riferimenti normativi:

art. 83 d.lgs. n. 50/2016

Offerta economica – Ribasso percentuale – Errore materiale – Rettifica – Presupposti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Salerno, 27.01.2022 n. 214

La giurisprudenza afferma che possono essere rettificati eventuali errori di scrittura e di calcolo, purché alla rettifica si possa giungere con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487). Inoltre, la giurisprudenza evidenzia che può sostenersi la sussistenza di un mero errore materiale quando esso emerge ictu oculi e quando esso risulti dalla stessa documentazione, senza che sia necessario fare riferimento a fonti estranee all’offerta economica oppure ad interpretazioni della dichiarazione tra loro alternative: «per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell’offerta per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti» (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998). In tale senso, la giurisprudenza ha altresì affermato che non è configurabile l’errore materiale qualora la rettificazione integri la scelta tra una delle possibili letture delle dichiarazioni alternative a quella risultante testualmente dal documento, in quanto in tal caso l’errore non sarebbe univoco e non sarebbe ictu oculi rilevabile.
Nel caso in esame, non è ravvisabile l’errore materiale prospettato dalla parte ricorrente, in quanto l’errore non è ictu oculi rilevabile e non è univoco. Peraltro, il ricorrente sostiene che la virgola andrebbe spostata rispetto a quanto riportato dai due operatori; ma lo spostamento della virgola suggerito è arbitrario, in quanto, in una cifra con cinque numeri, seguendo il ragionamento della ricorrente, la Stazione Appaltante potrebbe interpretare la percentuale di ribasso ritenendo che la virgola possa spostarsi in un punto o in un altro delle cinque cifre indicate dagli operatori, così alterando la trasparenza e la par condicio dei concorrenti, e in ultima analisi modificando l’offerta.

Modifica dei criteri di valutazione mediante semplici chiarimenti della Stazione Appaltante : inammissibilità

Consiglio di Stato, sez. III, 07.01.2022 n. 64

Sta di fatto che la stazione appaltante con il chiarimento a seguito di apposito quesito formulato da una concorrente, ha ridotto da quattro a tre i criteri di valutazione [A) “organizzazione del servizio” B) “prodotti offerti” C) “proposte migliorative”]; correlativamente l’Amministrazione ha ridistribuito i 70 punti per l’offerta tecnica, originariamente suddivisi in quattro categorie, sui tre elementi indicati nel chiarimento.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara (cfr., da ultimo, Cons. giust. amm. Sicilia, 08-10-2021, n. 841; id. 20 settembre 2021, n. 806, che richiama un’ampia giurisprudenza).
I chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2020, n. 8031, che richiama anch’essa a corredo una vasta giurisprudenza).
In ogni caso, come ha correttamente rilevato l’appellata, l’errore materiale non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, “l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento” (TAR Lazio, Sez. III Quater, 6 dicembre 2018 n. 11828; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162; Cons. Stato 7 gennaio 2021 n. 173).

È infatti pacifico in giurisprudenza che i chiarimenti non possono modificare gli atti di gara, pena l’illegittima disapplicazione della lex specialis (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019 n. 8873).
Come ha giustamente sottolineato l’appellato, ricorrente in primo grado, l’errore materiale avrebbe richiesto un’apposita rettifica del bando e del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di detti atti, e non già un semplice chiarimento, come invece avvenuto in concreto (Cons. Stato Sez. V, 08-11-2017, n. 5162; Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 2172, 3 aprile 2017, n. 1527, 26 agosto 2016, n. 3708; V, 23 settembre 2015, n. 4441, 28 maggio 2015, n. 2671, 8 aprile 2014, n. 1666).
In difetto di ciò non è consentito nemmeno all’amministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, ed al quale la stessa deve comunque sottostare (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Rettifica di eventuali errori dell’ offerta

Per giurisprudenza consolidata la rettifica di eventuali errori dell’offerta è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la “par condicio”, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5297 ).
In questo senso si è espressa anche la Corte di Giustizia: “non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti” (Corte Giust. UE, Sez. VIII, 10 maggio 2017, in causa C-131/16 Archus).
1.2. E’ stato quindi chiarito che perché si abbia errore materiale emendabile e non illegittima modifica-integrazione dell’offerta occorre:
a) che si tratti di un errore materiale necessariamente riconoscibile, e quindi deve risultare palese che il concorrente sia incorso in una svista (T.A.R. Toscana, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 971);
b) che l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico possa ritenersi ragionevolmente certa (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998). Le offerte infatti sono atti negoziali e devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6610; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Cons Stato, Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 17);
c) che l’errore materiale sia tale da poter essere rettificato d’ufficio senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650). Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, il soccorso istruttorio non può essere esperito per integrare il contenuto negoziale dell’offerta (l’offerta tecnica e l’offerta economica), sicché non deve essere necessario un intervento integrativo da parte dell’operatore economico interessato. In definitiva deve essere la stessa Stazione appaltante a procedere alla correzione, non l’impresa concorrente;
d) che non siano necessari interventi manipolativi e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la “par condicio”, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889). (da ultimo TAR Venezia, 06.09.2021 n. 1058).

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    Errore materiale relativo ai costi della manodopera indicati in offerta

    Consiglio di Stato, sez. V, 02.08.2021 n. 5638

    La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che “Nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi” (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758, che parla di “‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà”).
    A tal fine “È ammissibile la rettifica di errori contenuti nell’offerta presentata in sede di gara a condizione che si tratti di correzione di ‘errore materiale’, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. già Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2013, n. 889; id., III, 22 agosto 2012, n. 4592)” (Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7752; cfr. anche Id., 31 agosto 2017, n. 4146).
    In proposito “l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113; III, 20 marzo 2020, n. 1998; cfr. anche Id., VI, 2 marzo 2017, n. 978); in particolare, a fini della rettifica occorre che a questa “si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487)” (Cons. Stato, n. 7752 del 2020, cit.).
    Si ricava dai principi così elaborati che l’errore deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi della lettura del documento d’offerta; che la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; che tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne.
    L’applicazione dei suesposti principi al caso in esame conduce ad escludere che ricorra qui un errore materiale avente i caratteri richiesti dalla giurisprudenza ai fini della sua configurazione e (legittima) rettifica successiva all’offerta. […]
    Il che impedisce di ravvisare, sulla base dei principi suesposti, un errore materiale legittimamente rettificabile, risolvendosi l’operazione correttiva accolta dalla sentenza in un’inammissibile manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.
    Né rileva, in senso contrario, il solo significativo divario fra la cifra rappresentata in offerta e quella indicata nella lex specialis: pur potendo lasciar intravvedere una (possibile) anomalia della rappresentazione del dato, la circostanza non consente da sola di desumere – dallo stesso documento d’offerta – la volontà effettiva della concorrente malamente rappresentata per effetto di un (mero) refuso materiale nella sua manifestazione, e dunque il contenuto reale dell’offerta, cui quello apparente dovrebbe (in modo evidente e automatico) essere ricondotto.
    Allo stesso modo, priva di rilievo in sé è la circostanza che il modello d’offerta non conteneva un apposito campo per la formulazione in lettere della voce di costo, atteso che ciò in nulla incide sui profili di riconoscibilità ictu oculi dell’errore materiale che assumono valore ai fini della relativa enucleazione e (legittima) correzione.

    Scambio delle buste contenenti le offerte – Errore materiale – Rettifica – Possibilità

    Consiglio di Stato, sez. III, 02.03.2021 n. 1773

    La ricorrente in prime cure ha sostenuto che il formalismo che caratterizza le procedure ad evidenza pubblica è ammissibile nei limiti in cui favorisce la speditezza delle operazioni di gara, ma non può condurre all’esclusione di un concorrente per un mero errore nella distribuzione del materiale tra le diverse buste che compongono l’offerta, dovendo in tal caso prevalere il principio della massima partecipazione che consente l’esclusione solo se l’inesatta composizione delle buste abbia determinato incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta.
    Nel caso di specie l’apertura delle offerte economiche è avvenuta simultaneamente nella medesima seduta pubblica del 30 maggio 2019, sicché sarebbe esclusa qualsiasi ipotetica violazione del principio di segretezza in ragione della cognizione unitaria delle stesse.
    L’irregolarità dell’inserimento delle buste è stata immediatamente percepita dalla Commissione come un mero errore materiale, in ragione dell’esplicito richiamo nel contenuto dell’offerta alla voce di riferimento, per cui la esclusione impugnata appare abnorme e sproporzionata.
    Le offerte formulate dalla ricorrente per le voci F e G erano chiare e precise, prive di errori di calcolo, ma solo erroneamente scambiate nelle buste, per una mera disattenzione, che, al pari di un errore di calcolo, non avrebbe inficiato in alcun modo la proposta economica e poteva essere agevolmente sanata, specie considerando che per il Lotto G non vi era alcun soggetto che potesse avvantaggiarsi dell’esclusione dato che la ricorrente era l’unico operatore ammesso in gara.
    […]
    Non vi è dubbio ed è incontestato dalla stessa Azienda appellata, sul piano fattuale, che si sia trattato di mero scambio documentale, frutto di un errore materiale da parte dell’offerente, e immediatamente verificabile e verificato dalla Commissione, che avrebbe potuto provvedere alla rettifica senza con ciò alterare in nessun modo il contenuto sostanziale delle offerte, ma anzi ripristinando la dovuta corrispondenza tra la busta e il suo contenuto.
    Un simile intervento mai sarebbe stato lesivo della par condicio dei concorrenti perché qualsiasi concorrente, che avesse commesso un simile errore nello scambio di buste, avrebbe invocato il medesimo semplice, lineare, immediato intervento di rettifica in proprio favore per ripristinare la corrispondenza tra il contenuto dell’offerta e l’involucro contenente, senza che tale attività potesse generare alcun dubbio sul contenuto dell’offerta in rapporto all’uno o all’altro lotto.
    Questo Consiglio di Stato ha sul punto chiarito che l’errore materiale direttamente emendabile è quello percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente ricostruibile da chiunque (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).
    La rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di errore materiale, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente (v., ex multis, Cons. St., sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998, Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; Cons. St., sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592).
    L’errore materiale, infatti, consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi.
    Ha perciò errato la sentenza impugnata nel ritenere che l’intervento della Commissione sarebbe stato manipolativo e avrebbe modificato nel contenuto, sul piano sostanziale, l’offerta, per avere esso implicato un’operazione ab externo, mentre esso si configurava solo come una doverosa operazione di rettifica in presenza di un errore materiale agevolmente riconoscibile e incontestabile.

    Correzione dell’offerta per errore materiale: è ammissibile ?

    Per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell’offerta per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (così, Cons. Stato, III, 20 marzo 2020, n. 1998, nonché id., sez. V, n. 7752/2020 e 11 gennaio 2018, n. 113 e id., VI, 2 marzo 2017, n. 978). In proposito, secondo l’univoca giurisprudenza che considera ammissibile la rettifica di errori contenuti nell’offerta presentata in sede di gara a condizione che si tratti di correzione di ” errore materiale “, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. già Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2013, n. 889; id., III, 22 agosto 2012, n. 4592). Sono perciò rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487).

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      Ribasso non corrispondente al prezzo offerto : errore materiale o causa di esclusione ?

      Confermato il principio per cui l’errore materiale direttamente emendabile dall’amministrazione è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (ex multis, Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113; VI, 2 marzo 2017, n. 978).
      Nel caso di specie, non essendovi alcuna discrasia tra il dato numerico e quello letterale del prezzo offerto, né ulteriori univoche circostanze esterne di supporto in tal senso, deve concludersi che, sul punto, l’offerta fosse sostanzialmente ambigua, non essendo dato individuare delle obiettive ragioni per le quali l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire prevalenza al ribasso indicato, anziché al prezzo offerto. Nell’impossibilità dunque di chiarire, in modo inequivoco e conforme alla legge di gara, il tenore dell’offerta economica, alla luce di univoche circostanze qui non emerse, non restava altro da fare che dar atto della presentazione di un’offerta in aumento, con le conseguenze previste dalla legge di gara per tale ipotesi.

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        Imprecisione dell’offerta – Non decisiva e ben riconoscibile – Non comporta esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

        Consiglio di Stato, sez. III, 15.09.2020 n. 5464

        La decisione dipende quindi dal rilievo che si vuole attribuire alla citata indicazione non rispondente al vero, come comportante l’esclusione automatica ovvero come comportante una valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa la sua conoscibilità, la sua riconducibilità o meno a un errore materiale e la sua rilevanza o meno ai fini della graduatoria.
        Al riguardo il collegio, premesso che l’indicazione in esame non rilevava direttamente ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, non essendo previsto una durata minima dei pregressi servizi, considera che, così come autorevolmente statuito dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, le ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016 non rappresentano ipotesi di estromissione automatica del concorrente.
        Nella fattispecie in esame, l’amministrazione, prima, e il giudice di primo grado, poi, hanno compiutamente valutato tutti gli elementi indicati nelle offerte tecniche dei due contendenti, anche al fine di valorizzare la rispettiva esperienza nel settore, ed hanno attribuito il relativo punteggio premiando non il periodo di svolgimento del servizio in quel territorio (non previsto dal bando quale criterio e comunque ben conosciuto dall’Azienda sanitaria, essendo essa l’unica committente ed essendosi i due concorrenti alternati nello svolgimento) bensì la sua estensione sul territorio, ritenuta maggiore proprio per l’appellante.
        Peraltro, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico complessivo ha concorso l’applicazione, non contestata, degli altri criteri previsti e, ad esempio, in relazione alla qualità e idoneità dell’offerta rispetto alle finalità di tutela e accudimento degli animali interessati il punteggio ha seguito un andamento diverso rispetto a quello, di cui si è detto, per la pregressa esperienza.
        La censura deve essere pertanto respinta, in linea con il precedente dell’Adunanza plenaria sopra evidenziato, in quanto fondata su una lettura dell’elemento dichiarativo atomistica e non parametrata ai documenti di gara, né volta a sindacare la irragionevolezza della valutazione legittimamente operata dall’Amministrazione, a fronte di una imprecisione non decisiva ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione e ben riconoscibile in base alla qualità dei soggetti interessati.

        Domanda di partecipazione – Atto unilaterale recettizio – Errore ostativo immediatamente riconoscibile dalla Stazione Appaltante – Correzione – Presupposti

        Consiglio di Stato, sez. V, 19.06.2019 n. 4198

        Va esaminata preliminarmente la questione della riconoscibilità dell’errore da parte della stazione appaltante (o, più, esattamente, della commissione giudicatrice); positivamente risolta, dovrebbe ammettersi l’autonoma correzione dello stesso con attribuzione all’offerte tecnica del punteggio corretto in base al PSF effettivamente ottenuto in sede di prequalifica.
        Ritiene il Collegio che l’errore commesso dall’operatore economico in sede compilazione dell’offerta non fosse riconoscibile e, dunque, emendabile da parte della commissione giudicatrice.
        La domanda di partecipazione ad una procedura di gara, cui si accompagna l’offerta dell’operatore economico, costituisce un atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale poiché l’operatore economico dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura, ma ha un contenuto più ampio poiché l’operatore dichiara anche il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla disciplina di gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2018, n. 2630; Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2017, n. 5492 ; V, 15 luglio 2013, n. 3831; sez. VI, 7 novembre 2012, n. 5638).
        Ai sensi dell’art. 1324 Cod. civ. sono applicabili agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili; tra queste indubbiamente applicabili sono gli artt. 1427 e ss. Cod. civ. che disciplinano l’annullabilità del contratto per errore (hanno fatto applicazione della disciplina sull’errore in relazione ad atti unilaterali: Cass. civ., Sez. V, 19 febbraio 2016, n. 3286; Sez. III, 24 novembre 2009, n. 24685; Sez. I, 19 settembre 1997, n. 9310; Sez. lavoro, 19 agosto 1996, n. 7629).
        L’art. 1428 Cod. civ., in particolare, prevede che l’errore è causa di annullamento del contratto, se “essenziale” e “riconoscibile dall’altro contraente”. Per il caso di atto unilaterale recettizio l’errore deve essere riconoscibile dal soggetto cui l’atto è diretto.
        L’art. 1431 Cod. civ. precisa che l’errore si considera riconoscibile se “in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”.
        Spetta a colui che invoca l’errore dimostrare la riconoscibilità dello stesso.
        La disciplina dell’errore – vizio è applicabile anche al caso di errore c.d. ostativo, vale a dire di errore commesso nella formulazione della dichiarazione (art. 1433 Cod. civ.).
        L’errore commesso dalla XXX s.r.l (…) non era riconoscibile dalla stazione appaltante.
        Si tratta di circostanza di decisivo rilievo: in caso di dichiarazioni rinvolte da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore – ostativo, è possibile invocare la riconoscibilità dell’errore se, in uno con la dichiarazione errata, siano stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l’errore. Solo a questa condizione, infatti, può richiedersi alla pubblica amministrazione un normale sforzo di diligenza, volto ad accertare l’errore ed autonomamente emendarlo.
        Da ultimo, non secondaria è, in relazione alla “qualità” del dichiarante, il fatto che XXX s.r.l. è un operatore economico che prende parte a procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione e che, per ciò solo, è consapevole della particolare attenzione richiesta nella compilazione delle offerte e dal quale, dunque, ci si attende la massima diligenza possibile specie in relazione all’indicazione di un requisito attributivo di un punteggio che sarà oggetto di valutazione dell’offerta. (…)
        In conclusione su tale primo profilo (…) ammettere la riconoscibilità dell’errore e con esso l’onere della stazione appaltante di disporne la correzione significherebbe richiederle un livello di diligenza maggiore di quello che ci si attende allo stesso operatore economico, in contrasto con il principio di autoresponsabilità che deve necessariamente informare i rapporti con la pubblica amministrazione.

        Errore materiale od omissione nella lex specialis: come e quando procedere alla correzione?

        L’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis, secondo la giurisprudenza consolidata, richiede una apposita rettifica del bando o del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 08.11.2017 n. 5162).
        Altresì altera la regolarità della gara la correzione di un errore materiale o di una omissione nella lex specialis quando è realizzata in corso di gara e dopo l’avvenuta conoscenza delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 23.01.2004 n. 154): ragion per cui tale correzione andrebbe effettuata in data quanto più possibile anteriore alla scadenza del termine di presentazione (in tal senso, TAR Roma, 06.12.2018 n. 11828).

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