Preliminarmente il Collegio osserva che l’art. 8, comma 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (“decreto semplificazioni”), pubblicato nella G.U. 16 luglio 2020, n. 178, ha demandato al Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19, il compito di provvedere “all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
In tale ambito, peraltro, il richiamo contenuto nel disposto di cui all’art. 8 d.l. n. 76/2020, all’art. 122 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, consente al Commissario medesimo il potere di adottare provvedimenti “in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea”.
In tale peculiare contesto normativo, dunque, si inserisce la procedura di gara in discussione che, in ragione dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi, è stata improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità.