In Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
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Entrata in vigore del provvedimento: 17 luglio 2020
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Titolo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita';
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e
diffusione dell'amministrazione digitale, nonche' interventi di
semplificazione in materia di responsabilita' del personale delle
amministrazioni, nonche' di adottare misure di semplificazione in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli
affari europei;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In
tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50
del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro
scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del
prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificita' della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo
di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,
della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61
e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,
e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni
caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c).
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali puo' essere utilizzata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle
infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di
programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi
aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali alla realizzazione
della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati
ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita'
di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle disposizioni in materia di subappalto.
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico
del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sono
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti
del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi'
pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica
motivazione.
Art. 3
Verifiche antimafia e protocolli di legalita'
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze
degli interventi di sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del
COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su
istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici
economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli
articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli
accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la
consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate,
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'
organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il
ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I
protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti
anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale
nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e
possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto
anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto.".
Art. 4
Conclusione dei contratti pubblici
e ricorsi giurisdizionali
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle
seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente
concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ",
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto";
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del
contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare
contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o
sospensione della sua esecuzione.".
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente
decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,
approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilita'
della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "e' di
norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo
dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";
b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro
trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle
seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.".
Art. 5
Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata
incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei
lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita',
tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei
successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il
soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o
preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del
contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle
seguenti alternative modalita':
a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di
altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore
economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dell'opera;
d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario
straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se
privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo
previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o
di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase
cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che
possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o
locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico
dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
Art. 6
Collegio consultivo tecnico
1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio
consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata
complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'
richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore
di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il
quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino
un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al
comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo
interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al
momento della designazione del terzo o del quinto componente.
All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio
consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per
danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la
natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del
codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva
diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio
consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del
procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico
formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole
e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e
di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma
l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti
designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le
funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e'
obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il
collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un
gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione
delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione
di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i
componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le
determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Art. 7
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro,
per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi'
alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al
Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma
finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle
risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni
appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni
finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei
limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di
euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni
di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
anche nel conto dei residui.
Art. 8
Altre disposizioni urgenti
in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell'emergenza COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni
effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del
certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi
d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 del 2020 nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, ove
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture
costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca
di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine
contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di
attivita'," sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la
Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto
dal comma 3-bis";
3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le centrali
di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni
relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le
attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono
essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte
le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito
secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella
gestione di procedure di gara;";
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai
seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.";
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),
l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In
relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte
dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle
seguenti: "anche se presenti";
2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono sostituite dalle
seguenti: "qualora non sia gia' presente" e dopo le parole "sulla
base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", e'
inserito in tali strumenti di programmazione".
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2021";
c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del
medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le
modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per
l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio
dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19,
possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la
stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o
forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita'
contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei
predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,
relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicabili al presente decreto.".
Art. 9
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un
elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'
decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari. In relazione agli interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della
loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono
identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per
l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze.";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari
straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese
di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla
contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita'
speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con
motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari
straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari
straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i
progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la
depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con i medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al
compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,
ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari
straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore
a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.".
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n.191," sono
inserite le seguenti: "nonche' le stesse attivita' relative ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque
finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e
regionali,".
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per
l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.
Capo II
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Art. 10
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di
assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal
seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti:
"e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42."
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;";
d) all'articolo 9-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,
lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si
applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa
anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.";
2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi di cui al comma
1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in
deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle
seguenti: "o in deroga";
h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli
immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo
stesso.";
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti
strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i
prospetti";
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 1-bis.";
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.";
o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita'
dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.".
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti
igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si
considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice
civile.";
b) l'articolo 8 e' abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque
formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non
siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,
106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli
edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o
dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita'
assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli
interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156.".
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo
relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le
seguenti:
"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)
puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno
il 20 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40
per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e
seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi
organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni
della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";
c) il comma 2-quater e' abrogato.
Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque
tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle
deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di
cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso
dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per
il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo..
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando
il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore
alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della
progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA’
Capo I
Semplificazioni procedimentali
Art. 12
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono
pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,
comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri di misurazione dei
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo
periodo.";
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,
comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti,
di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza
dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.";
b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della
telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante
strumenti informatici e telematici";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unita'
organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio
digitale";
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo
periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi
ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento
annullato.";
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite
dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima
amministrazione.";
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto
periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono
inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette
esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia
trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a
"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si
applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo
10-bis.";
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine
prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti".
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i
termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle
province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Art. 13
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere
indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le
seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta
giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario
riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli
ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque
denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono
rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta.
Art. 14
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della
regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una
riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima
del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto
della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre
2005, n. 246.".
Art. 15
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2020"; le parole
"triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo
2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e
il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo
Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni
imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non
indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di
procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'
adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente
del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica
amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.";
c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto" sono soppresse;
d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;
e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di
attivita' produttive" sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre
2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente.
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