Decreto Semplificazioni (Testo Gazzetta Ufficiale): norme in materia di appalti e contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Entrata in vigore del provvedimento: 17 luglio 2020

 

Titolo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di  sostegno  e
diffusione  dell'amministrazione  digitale,  nonche'  interventi   di
semplificazione in materia di  responsabilita'  del  personale  delle
amministrazioni, nonche' di adottare  misure  di  semplificazione  in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al  fine  di  fronteggiare   le   ricadute   economiche   conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e  per  gli
affari europei; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il  31  luglio  2021.  In
tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita': 
  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all'articolo  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento  contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati. 
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e  di  parita'  di  trattamento,  procedono,  a  loro
scelta, all'aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del
criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  ovvero  del
prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione  con  il  criterio  del
prezzo piu' basso, le stazioni  appaltanti  procedono  all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque. 
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  fino  all'importo
di cui alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                               Art. 2 
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le  ipotesi  in
cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61
e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,
e di cui agli articoli 123 e 124, per i  settori  speciali,  in  ogni
caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
c). 
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali puo'  essere  utilizzata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla
pandemia COVID-19  o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure
ordinarie non possono essere rispettati.
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica,   universitaria,   sanitaria    e    carceraria,    delle
infrastrutture per la  sicurezza  pubblica,  dei  trasporti  e  delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
e idriche, ivi compresi gli  interventi  inseriti  nei  contratti  di
programma ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali  alla  realizzazione
della transizione energetica, e per i contratti relativi o  collegati
ad essi, per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento  delle  attivita'
di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei  servizi  di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'  di  progettazione,  e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei  principi  di  cui  agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
delle disposizioni in materia di subappalto. 
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera. 
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati  sui  rispettivi  siti
istituzionali, nella sezione  "Amministrazione  trasparente"  e  sono
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e  per  gli  effetti
del predetto decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono  altresi'
pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e'
limitato ai casi di  stretta  necessita'  e  richiede  una  specifica
motivazione. 
                               Art. 3 
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
  2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche  antimafia  riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni. 
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il  pagamento
del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. 
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente: 
  "Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque  denominate,
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata, anche  allo  scopo  di  estendere  convenzionalmente  il
ricorso alla documentazione  antimafia  di  cui  all'articolo  84.  I
protocolli di cui al presente articolo  possono  essere  sottoscritti
anche con imprese di rilevanza strategica  per  l'economia  nazionale
nonche'  con  associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale di categorie produttive, economiche  o  imprenditoriali,  e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia. 
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.". 
                               Art. 4 
 
                 Conclusione dei contratti pubblici 
                      e ricorsi giurisdizionali 
 
  1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole "ha  luogo"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "deve  avere  luogo";  dopo   le   parole   "espressamente
concordata  con  l'aggiudicatario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto"; 
  b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  "La  mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione.". 
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. 
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, primo periodo, le parole ",  ferma  la  possibilita'
della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
ricorrano i presupposti," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  di
norma  definito,  anche  in  deroga  al  comma   1,   primo   periodo
dell'articolo  74,  in   esito   all'udienza   cautelare   ai   sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,"; 
  b) al comma 9, le parole "Il  Tribunale  amministrativo  regionale"
sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudice"  e  quelle  da  "entro
trenta" fino  a  "due  giorni  dall'udienza"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.". 
                               Art. 5 
 
           Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica 
 
  1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  sospensione,  volontaria  o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: 
  a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
  c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; 
  d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
  2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
provvedimenti di sospensione  adottati,  salvo  assoluta  e  motivata
incompatibilita' tra  causa  della  sospensione  e  prosecuzione  dei
lavori. 
  3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
successivi cinque giorni. 
  4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire  con  il
soggetto  designato,  la  stazione  appaltante,  previo  parere   del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi  motivi  tecnici  ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere,  possibile  o
preferibile proseguire  con  il  medesimo  soggetto,  dichiara  senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3  e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione  del
contratto, che  opera  di  diritto,  e  provvede  secondo  una  delle
seguenti alternative modalita': 
  a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera; 
  b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato; 
  c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
dell'opera; 
  d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
privi di occupazione. 
  5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. 
                               Art. 6 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti  alla  realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti  previsti
dall'articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida
risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla medesima data. 
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca  ovvero  di  una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni  nel  settore
di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e  che  il  terzo  o  il
quinto  componente,  con  funzioni  di  presidente,  sia  scelto  dai
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti  non  trovino
un accordo sulla nomina del presidente entro il termine  indicato  al
comma 1, questo e' designato entro i  successivi  cinque  giorni  dal
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per  le  opere  di  rispettivo
interesse. Il collegio consultivo tecnico si  intende  costituito  al
momento  della  designazione  del  terzo  o  del  quinto  componente.
All'atto della costituzione e' fornita al collegio  consultivo  copia
dell'intera documentazione inerente al contratto. 
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. 
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione  e
di aggiudicazione. In tale caso due componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti. 
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio. 
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
                               Art. 7 
 
           Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 
 
  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi  da  una
accelerazione   della   realizzazione   delle   opere   rispetto   al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
  2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del  fondo  di  cui  al  comma  1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
al 5 per cento delle maggiori risorse  stanziate  nella  prima  delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro,
per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e'  altresi'
alimentato: 
  a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo; 
  b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi. 
  3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
finanziario  dell'opera,  risulti,  per  l'esercizio  in  corso,   un
fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
lavori. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse. 
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
appaltanti,  previa   verifica   da   parte   delle   amministrazioni
finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4. 
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
anche nel conto dei residui. 
                               Art. 8 
 
                     Altre disposizioni urgenti 
                  in materia di contratti pubblici 
 
  1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data del 31 luglio 2021: 
  a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo  80  del
medesimo decreto legislativo; 
  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare; 
  c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
sussistenti; 
  d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli  effetti
dell'emergenza COVID-19. 
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. 
  3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. 
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
certificato di cui al secondo periodo; 
  b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
  c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 del  2020 nonche'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  ove
impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni previste  dal  terzo  e  dal  quarto  periodo  del  comma  4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 38: 
  1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  "agli  ambiti  di
attivita'," sono soppresse; 
  2) al comma 2, primo  periodo,  le  parole  "sentite  l'ANAC  e  la
Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,"; 
  3) al comma 3: 
  3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto
dal comma 3-bis"; 
  3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse; 
  3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le  centrali
di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
ambiti di cui al comma 3,  lettere  a)  e  b).  Nelle  aggiudicazioni
relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati  dalle
centrali  di  committenza,  ovvero  dai  soggetti   aggregatori,   le
attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c)  possono
essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali  sono  svolte
le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito
secondo  i  criteri  individuati  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2."; 
  4) al comma 4, lettera a), dopo il numero  5-ter)  e'  aggiunto  il
seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
gestione di procedure di gara;"; 
  5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso; 
  b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  "Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande."; 
  c) all'articolo 83, dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; 
  d) all'articolo 183, comma 15: 
  1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle
seguenti: "anche se presenti"; 
  2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono  sostituite  dalle
seguenti: "qualora non sia gia' presente" e  dopo  le  parole  "sulla
base della normativa  vigente"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  e'
inserito in tali strumenti di programmazione". 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
  7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma  1,  le  parole  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
  b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 novembre 2021"; 
  c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021"; 
  d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.   In   deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.". 
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
marzio 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di
emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le
modalita'  previste  dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse. 
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale  per  il  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
possono  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. 
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
applicabili al presente decreto.". 
                               Art. 9 
 
      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende  necessario
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
entro quindici  giorni  dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale
termine si prescinde dall'acquisizione del parere.  Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 30 giugno 2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui  al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
Commissari    straordinari.    In    relazione    agli     interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale  o  locale,  i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai  soli  fini  della
loro individuazione, previa intesa con il  Presidente  della  Regione
interessata.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono
identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati."; 
  b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Per
l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze."; 
  c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai  Commissari
straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese
di  funzionamento  e  di  realizzazione  degli  interventi  nel  caso
svolgano  le  funzioni  di  stazione   appaltante.   Il   Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario,  alle  amministrazioni  competenti,  sulla  contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."; 
  d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  Commissari
straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del  13  aprile  2019,  e  dei  Commissari  per  l'attuazione   degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la
depurazione di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016 n.243 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14
ottobre 2019 n.111, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica  dei  siti  di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152."; 
  e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Con  i  medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.  I  Commissari
straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.". 
  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  11  settembre  2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: "della legge  23  dicembre  2009,  n.191,"  sono
inserite le  seguenti:  "nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
regionali,". 
  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11. 

Capo II
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

                               Art. 10 
 
         Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 
 
  1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "1-ter. In ogni caso di intervento che  preveda  la  demolizione  e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio  demolito,   sempre   nel   rispetto   delle   distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione   e   ricostruzione,   sono   consentite   esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici di recupero  e  di  riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le  previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti."; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
  1) alla lettera b), primo periodo,  le  parole  "e  non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle  seguenti:
"e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico"  e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito  degli
interventi di  manutenzione  straordinaria  sono  comprese  anche  le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42." 
  2) alla lettera d), il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresi' gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione di edifici esistenti  con  diversa  sagoma,  prospetti,
sedime e caratteristiche  planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa  antisismica,
per   l'applicazione   della   normativa   sull'accessibilita',   per
l'istallazione  di  impianti  tecnologici  e  per   l'efficientamento
energetico. L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o  dagli  strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche  per  promuovere
interventi   di   rigenerazione   urbana.    Costituiscono    inoltre
ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee  A,  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o  demoliti  costituiscono  interventi  di  ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti  sagoma,  prospetti,  sedime  e
caratteristiche   planivolumetriche   e   tipologiche   dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."; 
    c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  "e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti  e  temporanee,  purche'  destinate  ad  essere
immediatamente rimosse al  cessare  della  temporanea  necessita'  e,
comunque,  entro  un  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale;"; 
  d) all'articolo 9-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili"; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o da  quello  che  ha  disciplinato  l'ultimo  intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o  unita'  immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli  successivi  che  hanno  abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati  in  un'epoca  nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,
lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni  catastali
di primo impianto  ovvero  da  altri  documenti  probanti,  quali  le
riprese  fotografiche,  gli  estratti   cartografici,   i   documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui  sia  dimostrata
la  provenienza.  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  si
applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia."; 
  e) all'articolo 10, comma 1, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."; 
  f) all'articolo 14: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  "1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e'  ammessa
anche  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico, fermo  restando,  nel  caso  di  insediamenti  commerciali,
quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214."; 
      2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi  di  cui  al  comma
1-bis,  le  destinazioni  d'uso"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili"; 
    g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  ",  in
deroga o con cambio di  destinazione  d'uso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o in deroga"; 
    h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Al  fine  di  agevolare  gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, di  ristrutturazione,  nonche'  di  recupero  e  riuso  degli
immobili  dismessi  o  in  via  di  dismissione,  il  contributo   di
costruzione e' ridotto in misura  non  inferiore  del  20  per  cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle  parametriche  regionali.  I
comuni hanno  la  facolta'  di  deliberare  ulteriori  riduzioni  del
contributo  di  costruzione,  fino  alla  completa  esenzione   dallo
stesso."; 
  i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti  dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti."; 
  l) all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  dopo  le  parole  "parti
strutturali  dell'edificio",  sono  inserite   le   seguenti   "o   i
prospetti"; 
  m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La destinazione d'uso dell'immobile o  dell'unita'  immobiliare
e' quella stabilita dalla documentazione di cui  all'articolo  9-bis,
comma 1-bis."; 
    n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  "7-bis.  La   segnalazione   certificata   puo'   altresi'   essere
presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione."; 
  o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; 
  p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
  "Art.  34-bis  (Tolleranze  costruttive)  1.  Il  mancato  rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile. 
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata  agli
atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.". 
  2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e  i  requisiti
igienico sanitari dei  locali  di  abitazione  ivi  previsti  non  si
considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.  Ai  fini  della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e  la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili  e  della  segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle  dimensioni
legittimamente preesistenti. 
  3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  "Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
civile."; 
  b) l'articolo 8 e' abrogato. 
  4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati  di  tre  anni  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,
come  indicati  nei  permessi  di  costruire  rilasciati  o  comunque
formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i  suddetti  termini  non
siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato  e
sempre che i  titoli  abilitativi  non  risultino  in  contrasto,  al
momento della comunicazione  dell'interessato,  con  nuovi  strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  presentate  entro  lo
stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
storico o artistico. 
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti:  "ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
assoluta. Nei comuni  indicati  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  gli
interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi  e  nei
limiti di cui all'articolo  3-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 156.". 
  7. All'articolo 12  del  decreto-  legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote  di  mutuo
relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,"; 
  b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
seguenti: 
  "a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma  a-bis)
puo' essere concessa nella misura di: 
  1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari  ad  almeno
il 20 per cento dei soci; 
  2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra  un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
  3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al  40
per cento dei soci; 
  a-quater) l'istanza di sospensione  e'  presentata  dalla  societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter."; 
  c) il comma 2-quater e' abrogato. 
                               Art. 11 
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                   aree colpite da eventi sismici 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque
tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. 
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria
ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso
dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per
il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo.. 
  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo  restando
il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.". 

Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA’
Capo I
Semplificazioni procedimentali

                               Art. 12 
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      "4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  misurano   e   rendono
pubblici  i  tempi  effettivi   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le  imprese,
comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri  di  misurazione  dei
tempi effettivi di conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  primo
periodo."; 
      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
      "8-bis.  Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e  3,  20,
comma  1,  ovvero  successivamente   all'ultima   riunione   di   cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali  effetti,
di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati  dopo  la  scadenza
dei termini ivi previsti,  sono  inefficaci,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni."; 
    b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  "incentivano  l'uso   della
telematica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agiscono   mediante
strumenti informatici e telematici"; 
    c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   "L'unita'
organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il  domicilio
digitale"; 
    d) all'articolo 8, comma 2: 
      1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione"; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;"; 
      3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  "d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d)."; 
    e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo
sono sostituiti dai seguenti:  "La  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
annullato."; 
    f) all'articolo 16, comma 2: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa; 
    g) all'articolo 17-bis: 
      1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti"; 
      2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni
dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima
amministrazione."; 
      3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto
periodo,  dopo  le  parole  "dello  schema  di  provvedimento;"  sono
inserite le seguenti: "lo stesso termine  si  applica  qualora  dette
esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse"; 
      4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia
trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo."; 
    h) all'articolo 18: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  da  "Entro  sei  mesi"  fino   a
"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
le parole "di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; 
      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Nei
procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',
prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,
sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di
pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."; 
    i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo  non  si
applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo
10-bis."; 
    l) all'articolo 29, comma  2-bis,  dopo  le  parole  "il  termine
prefissato" sono  inserite  le  seguenti:  ",  di  misurare  i  tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti". 
  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i
termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle
province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi. 
                               Art. 13 
 
       Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in  cui  debba  essere
indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta'  delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della  conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le
seguenti modificazioni: 
    a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di  sessanta
giorni; 
    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di
competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di
servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza. 
  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario
riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di
progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli
ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque
denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono
rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta. 
                               Art. 14 
 
      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011,  n.  180,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli  atti  normativi  di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
regolazione europea, qualora non contestualmente compensato  con  una
riduzione stimata di oneri di  pari  valore,  e'  qualificato,  salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione di cui all'articolo della  legge  14  novembre
2005, n. 246.". 
                               Art. 15 
 
Agenda per la semplificazione,  ricognizione  e  semplificazione  dei
              procedimenti e modulistica standardizzata 
 
  1. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  "Entro  il  31  ottobre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre  2020";  le  parole
"triennio  2015-2017"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "periodo
2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e
il programma di  interventi  di  semplificazione  per  la  ripresa  a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi"; 
    b) dopo il comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  "1-bis.  Entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo
Stato, le Regioni e le  autonomie  locali,  sentite  le  associazioni
imprenditoriali,  completano   la   ricognizione   dei   procedimenti
amministrativi al fine di individuare: 
      a) le attivita' soggette  ad  autorizzazione,  giustificate  da
motivi imperativi di interesse generale e le  attivita'  soggette  ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; 
      b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le  misure
incidenti  sulla  liberta'  di  iniziativa  economica  ritenuti   non
indispensabili,  fatti   salvi   quelli   imposti   dalla   normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti; 
      c) i procedimenti da semplificare; 
      d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie  omogenee  di
procedimenti; 
      e) i procedimenti  per  i  quali  l'autorita'  competente  puo'
adottare un'autorizzazione generale; 
      f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 
  1-ter. Gli esiti della ricognizione sono  trasmessi  al  Presidente
del  Consiglio  di  ministri  e   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome,  all'Unione  delle  province  italiane  e  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani."; 
    c) al comma 2, le parole "Entro centottanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto" sono soppresse; 
    d)  al  comma  3,  le  parole  "con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse; 
    e) al comma 4,  le  parole  "per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di
attivita' produttive" sono soppresse. 
  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto  legislativo  1°  dicembre
2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente.

 

 

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