
Consiglio di Stato, sez. IV, 20.10.2020 n. 6355
Il Collegio ha avvisato le parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
In via preliminare, si evidenzia che il presente giudizio di appello può essere definito con sentenza in forma semplificata in base alla norma di cui all’art. 120 comma 6 c.p.a. (come recentemente modificata dall’art. 4, comma 4, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).
L’art. 120, comma 6, c.p.a. prevede infatti che “di norma” il giudizio è definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’art. 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60, ove ne ricorrano i presupposti.
Il riferimento “all’udienza cautelare” consente di ritenere che la sentenza in forma semplificata possa essere pronunciata, quale modalità di definizione della controversia, anche se nell’udienza in camera di consiglio non venga discussa, direttamente, la “domanda cautelare”, bensì una qualsiasi altra questione da discutere ad un’udienza qualificabile come “cautelare”.
Costituendo oggetto dell’udienza del 24 settembre 2020, la decisione sull’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 5124 del 2020 di questo Consiglio, sussiste il presupposto preso in esame.