TAR Catanzaro, 08.07.2019 n. 1353
Parte ricorrente contesta il provvedimento in base ai seguenti motivi:
a) l’amministrazione non avrebbe dimostrato, come invece richiesto dall’art. 80, comma 5, lett. c), che la XXX S.r.l. si sia resa colpevole di gravi illeciti professionali, ma si sarebbe limitata a richiamare alcune pregresse vicende senza operare il dovuto approfondimento istruttorio; (…);
b) il provvedimento di esclusione non risulterebbe adeguatamente motivato, secondo quanto previsto dal punto n. 6.5. delle linee guida ANAC n. 6, approvata con delibera n. 1293/2016;
c) il provvedimento risulterebbe sproporzionato e violativo dei principi di favor partecipationis e di par condicio;
d) vi sarebbe stata una condotta contraddittoria dell’amministrazione che, sulla base dei medesimi elementi fattuali ha dapprima invitato alla gara la XXX S.r.l., per poi escluderla dopo che essa era risultata aver presentato l’offerta migliore.L’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo applicabile alla vicenda in esame, stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico ove dimostrino con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.
Il legislatore ha dunque fornito un elenco, esemplificativo e non tassativo, di vicende che rappresentano un grave illecito professionale; tra queste vi è la risoluzione anticipata del contratto d’appalto o della concessione, non contestata ovvero confermata in giudizio.
Nel caso di specie, non è contestato che la società ricorrente abbia subito le anticipate risoluzioni contrattuali (…); D’altra parte, la mancata segnalazione degli inadempimenti all’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10 d.lgs, n. 50 del 2016, indipendentemente dalla questione circa l’applicabilità della norma al caso di specie, non esclude certo che essi si siano verificati.
Alla luce degli elementi sin qui illustrati, il Collegio ritiene che la decisione dell’amministrazione resistente sfugga alle censure mossegli, poiché essa – adeguatamente motivata – si basa su dimostrati gravi illeciti professionali, da essi ricava l’inaffidabilità dell’operatore economico ed è perciò volta a perseguire proprio il principio di par condicio che parte ricorrente assume violato.
RISORSE CORRELATE
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Precedente risoluzione consensuale con altra Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Segnalazione all' ANAC : è impugnabile autonomamente ?
- Transazione con la Stazione Appaltante - Non equivale a risoluzione - Non integra grave inadempimento contrattuale - Obbligo dichiarativo - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Segnalazione ad ANAC - Impugnazione - Inammissibilità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione contrattuale - Irrilevante se anteriore al triennio - Decorrenza - Termine per la presentazione delle offerte (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Gravi infrazioni - Accertamento - Mezzo adeguato - Risoluzione di un precedente contratto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Pregressa risoluzione anticipata di un precedente contratto – Significative carenze nell’esecuzione - Non comporta esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali pregressi - Periodo massimo di rilevanza ostativa alla partecipazione - E' di tre anni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento contrattuale intervenuta in corso di gara - Obbligo dichiarativo - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Informazioni dovute alla Stazione appaltante - Comprendono tutti i fatti potenzialmente rilevanti della vita professionale del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Mancata accettazione della richiesta di esecuzione anticipata del contratto - Grave illecito professionale - Configurabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione contrattuale pregressa - Contestazione giudiziale - Irrilevanza - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali – Operatore economico che ha subito soltanto una precedente risoluzione contrattuale – Esclusione – Legittimità; 2) Limite triennale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata – Esclusione - Solo se risoluzione non è contestata o è confermata in giudizio – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Pregressa risoluzione contrattuale - Omessa dichiarazione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Art. 38)
- Errore grave - Pregressa risoluzione contrattuale - Valutazione - Competenza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (Art. 38)
- Pregressa risoluzione contrattuale: comporta esclusione - Omessa dichiarazione: non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)