TAR Napoli, 29.05.2019 n. 2885
Quanto alla rilevanza della pendenza di un giudizio in cui è contestata la risoluzione, la Sezione (TAR Campania Napoli, Sezione I, 11 aprile 2018 n. 2390) ha già evidenziato che “l’esistenza di una contestazione giudiziale della risoluzione non implica che la fattispecie concreta ricada esclusivamente nell’ipotesi esemplificativa, con applicazione del relativo regime operativo; difatti, il “fatto” in sé di inadempimento resta pur sempre un presupposto rilevante ai fini dell’individuazione di un grave illecito professionale, secondo l’ipotesi generale (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2018 n. 1299); invero, come visto tra le due fattispecie esiste un rapporto di parziale sovrapponibilità, sussistendo una relazione di genus ad speciem; a differenza della seconda ipotesi, nel caso generale, la stazione appaltante non può avvalersi dell’effetto presuntivo assoluto di gravità derivante dalla sentenza pronunciata in giudizio, né, per converso, l’impresa può opporne la pendenza per porre nell’irrilevante giuridico il comportamento contrattuale indiziato. In altri termini, scomponendo la fattispecie concreta, ben può la stazione appaltante qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente, quale grave illecito professionale, dovendo tuttavia dimostrarne l’incidenza in punto di inaffidabilità, e quindi prescindendo dalla pendenza di un giudizio che viene a collocarsi all’esterno della fattispecie normativa utilizzata. Tale soluzione trova conforto, a giudizio del Collegio, oltre che nella formulazione letterale della norma, anche nella ratio legis; in proposito, accettare la tesi propugnata dalla società ricorrente implicherebbe che, rispetto a fatti ugualmente costituenti grave illecito professionale, di certuni sarebbe sufficiente neutralizzare gli effetti ostativi della partecipazione mediante la semplice proposizione di una domanda giudiziale ed avvalersi della mera pendenza del relativo giudizio; tale idea renderebbe la norma, di fatto, di difficile applicazione concreta, poiché la stessa resterebbe soggetta ad una sorta di condizione potestativa in favore di chi dovrebbe invece subirla, vanificando, nel contempo, la funzione di tutela dell’interesse pubblico di estromettere concorrenti che la disposizione codicistica in scrutinio consente alla stazione appaltante, come ipotesi generale, di qualificare non affidabili, a prescindere da una presupposta verifica giudiziale”.
RISORSE CORRELATE
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Precedente risoluzione consensuale con altra Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Controversia tra privati che non riguarda prodotti offerti in gara - Irrilevanza - Inidoneità ad incidere sull' affidabilità dell' operatore economico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente risoluzione per inadempimento - Valutazione - Gravità e tempo trascorso (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Transazione con la Stazione Appaltante - Non equivale a risoluzione - Non integra grave inadempimento contrattuale - Obbligo dichiarativo - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Contestazione in giudizio o transazione – Irrilevanza – Potere / dovere di valutazione della Stazione Appaltante – Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : prescindono dall'esistenza di un contratto d'appalto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata del contratto "bonaria" o "amichevole" - Obbligo di dichiarazione in sede di gara - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Precedente risoluzione contrattuale - Anteriore al triennio - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione automatica - Occorre previa valutazione della Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Gravi infrazioni - Accertamento - Mezzo adeguato - Risoluzione di un precedente contratto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Pregressa risoluzione anticipata di un precedente contratto – Significative carenze nell’esecuzione - Non comporta esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento contrattuale intervenuta in corso di gara - Obbligo dichiarativo - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Informazioni dovute alla Stazione appaltante - Comprendono tutti i fatti potenzialmente rilevanti della vita professionale del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione da una precedente gara risultante dal casellario ANAC - Omessa dichiarazione nelle gare successive - Grave errore professionale endoprocedurale - Sussiste - Anche se risalente nel tempo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Mancata accettazione della richiesta di esecuzione anticipata del contratto - Grave illecito professionale - Configurabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Penali relative ad un precedente contratto - Omessa dichiarazione - Esclusione - Illegittimità - Violazione del principio del clare loqui - Disapplicazione delle Linee Guida ANAC n. 6 - Trattasi di mera prassi (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali – Operatore economico che ha subito soltanto una precedente risoluzione contrattuale – Esclusione – Legittimità; 2) Limite triennale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata – Esclusione - Solo se risoluzione non è contestata o è confermata in giudizio – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 6 (aggiornate): "Mezzi di prova e carenze nell'esecuzione"
- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)