Consiglio di Stato, sez. V, 18.01.2016 n. 122
(testo integrale)In punto di fatto è pacifico che le appellanti in sede di gara nulla hanno dichiarato circa le suddette vicende. C. di S., V, 11 dicembre 2014, n. 6105, ha affermato (massima) che “va esclusa da gara pubblica l’impresa che non ha dichiarato di essere stata destinataria, in passato, di un provvedimento di risoluzione contrattuale adottato nei suoi confronti da altra Pubblica amministrazione, atteso che l’art. 38 comma 1 lett. f), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 impone di dichiarare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali a prescindere dal fatto che la stazione appaltante sia la stessa presso la quale si svolge il procedimento di scelta del contraente od altra, giacché tale dichiarazione attiene ai princípi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti dei partecipanti con la stazione appaltante”.
Il Collegio condivide tale impostazione.
Deve, infatti, essere rilevato che le stazioni appaltanti dispongono di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull’affidabilità di chi aspira a essere affidataria di suoi contratti.
E’ agevole affermare, di conseguenza, che tale discrezionalità può essere esercitata solo se l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi che consentono di formare compiutamente una volontà.
Deve poi essere ulteriormente rilevato come tale valutazione sia di stretta spettanza della stazione appaltante, per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione.
La concorrente che adotti tale comportamento viola palesemente, ad avviso del Collegio, il principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.
RISORSE CORRELATE
- Grave negligenza o malafede - Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale - Interpretazione eurocomunitaria - Nozione - Comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore economico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Violazione norme sulla concorrenza e errore grave: rimessione alla Corte di Giustizia UE
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Errore grave nell’esercizio dell'attività professionale - Pregresse risoluzioni contrattuali relative ad appalti affidati da altre Stazioni appaltanti - Rilevanza - Obbligo di dichiarazione - Sussiste (Art. 38)
- Errore grave nell’esercizio dell'attività professionale - Dichiarazione sintetica (o incompleta) - Soccorso istruttorio - Applicabilità (Artt. 38, 46 D.Lgs. 163/2006)
- Pregressa risoluzione contrattuale - Omessa dichiarazione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Art. 38)
- Grave errore professionale - Esclusione - Presupposti - Non rilevano fatti fatti verificatisi nel corso della procedura di gara (Art. 38)
- 1) Contrasto tra documentazione e dichiarazione prodotte in gara, soluzione - 2) Falsa dichiarazione resa in altra procedura, esclusione, presupposti - 3) Grave negligenza o malafede o errore grave, valutazione, onere di motivazione, sindacabilità (Art. 38)
- Grave errore professionale, fatto penalmente rilevante, può configurare causa di esclusione anche in assenza di una sentenza passata in giudicato o se commesso in epoca molto pregressa - Commissione di gara, incompatibilità tra le funzioni di Presidente e di RUP (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: dev'essere riferibile alla fase di esecuzione del contratto e non anche alla fase delle trattative (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: rilevano soltanto se emerse in fase di esecuzione di un appalto e non anche in fase di trattative (Art. 38)
- Requisito soggettivo dell' affidabilità professionale dell'impresa: decadenza dall' aggiudicazione per grave negligenza, malafede o errore grave emersi prima della stipulazione del contratto (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: differenza tra dichiarazione non veritiera ed omessa dichiarazione ai fini del soccorso istruttorio (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: quando sussiste la causa di esclusione?
- Esclusione per grave negligenza, malafede o errore grave: presupposti (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale