Soccorso istruttorio – Interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata – Tre sentenze applicative (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Proponiamo di seguito l’estratto di tre ultimissime ed interessanti pronunce che hanno interpretato ed applicato in materia estensiva la disciplina del soccorso istruttorio (art. 83, d.lgs. n. 50/2016).

1) Soccorso istruttorio – Carenze della domanda – Comprende non solo la documentazione amministrativa ma tutto il complesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara – Estensione  all’ipotesi di omessa indicazione tout court
TAR Napoli, 16.07.2018 n. 4711
Con il termine “domanda” deve intendersi non solo la documentazione amministrativa costituiva dall’istanza di partecipazione e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione presentate dal concorrente, ma tutto il complesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara; invero, solo così intesa, può avere senso l’espressione “elemento formale della domanda”, contrapposto a quello “sostanziale”, riferibile alla concreta esistenza e disponibilità dei requisiti dichiarati e rappresentati. Va aggiunto che nella nozione di carenza di elemento formale va compresa anche l’ipotesi di omessa indicazione tout court, sia perché la norma stessa del Codice si riferisce ad ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (escludendo quelli riferibili all’offerta), sia perché la sanatoria consente che siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; è appena il caso di aggiungere che, in fattispecie come quella in esame, la rappresentazione dell’elemento è di tipo binario, ossia di possesso o meno, anche alla luce della struttura sintetica dei modelli utilizzabili, per cui incompletezza ed omissione della dichiarazione finiscono per sovrapporsi.

2) Soccorso istruttorio – Ratio – Esclusione limitata ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione.
TAR L’Aquila, 12.07.2018 n. 294
Nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.
La ratio dell’istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere all’aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor partecipationis.

3) Soccorso istruttorio – Finalità – Attuazione dell’art. 97 della Costituzione – Emanazione di un giusto provvedimento – Contemperamento degli interessi pubblici e privati.
Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2018 n. 4286
In un contesto segnato dalla necessità, non già di sopperire ad una totale omissione, quanto piuttosto di favorire un’integrazione documentale onde regolarizzare meri errori materiali così da evitare esclusioni dalle procedure di gara in virtù di meri formalismi non collegati a violazioni di carattere sostanziale, ben poteva ritenersi predicabile il c.d. soccorso istruttorio che, nelle forme ordinarie, riferite cioè ai casi in cui occorra completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, costituisce precipitato tecnico di un istituto di carattere generale finalizzato, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, all’emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco e che trova la sua formale espressione più generale nel disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990. (…) È, quindi, onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi della P.A. alla perfetta e regolare esecuzione dell’appalto, con quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti alle gare, in condizioni di parità, ed alla corretta verifica della documentazione rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti. E ciò, peraltro, non contraddice né l’esigenza di una celere definizione del procedimento in vista della stipula del contratto – come fatto palese dall’immediatezza dell’attività integrativa posta in essere dalla parte – né la violazione del principio della par condicio (fattispecie relativa al Codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 163/2006).