
Consiglio di Stato, sez. VII, 21.02.2025 n. 1470
11.5. Vanno quindi confermate le statuizioni della sentenza secondo cui il rispetto dei minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile al singolo operatore economico costituisce una ‘conditio sine qua non’ di partecipazione alla gara, per cui la violazione dei minimi salariali inderogabili previsti dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile, lungi dal consentire all’operatore economico di giustificare lo scostamento retributivo, impone l’esclusione dalla gara di detto operatore facendo quindi passare in secondo piano il mero scostamento del costo del lavoro dalle tabelle del Ministero del Lavoro ex art. 23, co. 16 D.Lgs. n. 50/2016 (tabelle aventi a differenza del CCNL, un valore soltanto orientativo: cfr. Cons. Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097).
In tale ottica, come correttamente rilevato dal primo giudice, non giova all’aggiudicataria, al fine di dimostrare la correttezza del suo operato, la considerazione relativa ai costi di manodopera su base aggregata e la loro congruenza complessiva con le tabelle ministeriali, tenuto conto del rilievo per cui il rispetto dei minimi salariali risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione e serve ad evitare manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara più competitiva; a tale stregua, la verifica del rispetto dei minimi, per presidiare in modo effettivo le finalità cui è preordinata, va effettuata prendendo a riferimento gli importi previsti dal CCNL di settore per i profili professionali corrispondenti a quelli impiegati nella commessa e non già, come erroneamente ritenuto dall’aggiudicataria e dalla stazione appaltante, gli importi complessivi su base aggregata. […]
14. Non sarebbe stato perciò necessario neanche esaminare il tema della complessiva insostenibilità dell’offerta, come fa il Tar per mera completezza espositiva, ad abundantiam: a riguardo comunque deve solo osservarsi in questa sede che la sentenza non esercita alcun inammissibile sindacato sostitutivo, perché solo chiarisce – correttamente e sulla base di argomentazioni meritevoli di essere integralmente confermate – le ragioni di complessiva insostenibilità dell’offerta, che sarebbe in perdita con erosione dell’intero utile, (pari a circa euro 175.000,00 ovvero lo 0,47% dell’importo offerto di euro 34.990.650), senza affatto soffermarsi su una parcellizzata analisi delle singole voci, anzi al contrario richiamando – e bene applicando – i consolidati principi giurisprudenziali sulla valutazione globale e sintetica della verifica di anomalia (così come affermati ex multis, da Cons. Stato, V, 3 novembre 2020, n. 6786; id., 23 aprile 2020, n. 2796; Cons. Stato, V, 6 agosto 2018, n. 4820).
RISORSE CORRELATE
- CCNL applicato ed omessa indicazione in offerta economica : conseguenze (art. 11 , art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Obbligo di verifica costo della manodopera rispetto ai minimi salariali, indipendentemente da verifica di anomalia, anche nel nuovo Codice contratti pubblici (art. 108 , art. 110 d.lgs. n. 36/2023)
- Verifica costo del lavoro - Determinazione equivalenza CCNL - Raffronto con le tabelle dei minimi salariali (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Violazione dei minimi salariali - Ricorso proposto dal concorrente che ha indicato un costo della manodopera inferiore - Abuso del processo - Inammissibilità
- Ribasso sul costo per la manodopera - E' ammissibile se il Disciplinare non lo vieta espressamente - Limite dei minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2020)
- Offerta non sospettata di anomalia - Verifica di congruità per gli oneri di sicurezza aziendale - Non è necessaria - Sufficiente accertamento del rispetto dei minimi salariali (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)