
Consiglio di Stato, sez. III, 20.11.2019 n. 7927
Non può essere sindacata l’opzione seguita dall’aggiudicataria, e condivisa dalla stazione appaltante, di porre in relazione diretta il monte ore generale previsto dal bando con il costo della singola ora, in luogo di quella volta a rapportare il monte ore alle unità effettivamente impiegate; e ciò vieppiù in considerazione della mancanza di perspicue argomentazioni idonee ad inficiare l’attendibilità di siffatto metodo di analisi nella stima dei valori economici in campo.
Del pari, non può essere condiviso l’ulteriore motivo di doglianza che valorizza, con inaccettabile pretesa di automaticità, il significativo scostamento, pari in media al 16%, dei ribassi che qualificano l’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle voci di costo del lavoro mutuate dalle tabelle ministeriali di settore (nella specie D.M. del 2.10.2013).
Com’è noto, si è più volte affermato in giurisprudenza che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato sez. V, 26/11/2018, n. 6689, sez. III, 18/09/2018, n. 5444 ; sez. V, 07/05/2018, n. 2691; Sezione V n. 1465 del 30 marzo 2017; Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2018, n. 1609).
Un eventuale scostamento può, invero, essere rivelatore di inattendibilità e anti-economicità se sia consistente e rilevante ma necessita, comunque, di essere approfondito nelle sue concrete implicazioni rilevando, in definitiva, come possibile espressione di un’insanabile anomalia nei soli casi in cui si riveli privo di plausibile giustificazione.
Né è possibile fissare, a priori, in mancanza di vincolanti prescrizioni di legge, una soglia minima cogente al di sotto della quale l’eventuale differenziale debba, per definizione, ritenersi intollerabile con conseguente presunzione qualificata e non suscettiva di prova contraria di inattendibilità dell’offerta.
Nell’economia della disciplina di settore non vi sono automatismi di sorta di talchè l’eventuale scostamento, anche significativo, delle voci di costo che compongono l’offerta dalle tabelle ministeriale non vale, di per sé, a fondare, in via definitiva ed irreversibile, un giudizio di anomalia costituendo questo solo il possibile risultato di una mirata procedura all’interno della quale vanno esplorate e valutate le possibili cause giustificative dello scostamento rilevato.
Lo stesso è a dirsi quanto alle tariffe regionali (…) che costituiscono pur sempre grandezze medie, sintesi di rilevazioni statistiche e che, nella stessa prospettiva della Regione Marche, valgono ad offrire un punto di riferimento (…) per la quantificazione degli importi a base d’asta dei capitolati d’appalto al fine di evitare che eventuali ribassi vadano ad incidere sul costo del lavoro. (…)Nelle gare pubbliche, per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma va considerato il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni); il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello “effettivo”, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio (Consiglio di Stato sez. V, 12/06/2017, n. 2815; Consiglio di Stato sez. III, 02/03/2017, n. 974; Cons. Stato, III, 2 marzo 2015, n. 1020, 13 dicembre 2013, n. 5984).
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- Ore annue mediamente lavorate - Stima prudenziale - Voci inapplicabili - Scostamento dalle Tabelle ministeriali - Giustificazione (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Verifica di anomalia - Va effettuata in relazione alle ore effettivamente lavorate (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera - Modifica in corso di gara ed in sede di verifica dell'anomalia - Inammissibilità (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Personale impiegato nell'esecuzione di una pluralità di appalti - Costo del lavoro - Va giustificato pro quota con riferimento al singolo appalto (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Lieve scostamento dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del personale - Monte ore teorico e costo reale - Differenza ai fini della verifica di anomalia (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Individuazione da parte della Stazione appaltante - Variabilità - Diversa quantificazione da parte della singola impresa - Possibilità (art. 23 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di congruità dell’offerta - Costo del lavoro - Indici di anomalia (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Tabelle ministeriali - Costo medio del lavoro - Derogabilità (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Anomalia dell'offerta - Costo medio orario del lavoro e minimi salariali retributivi - Differenze - Errata formulazione del nuovo Codice - Scostamento o derogabilità - Conseguenze; 2) Lavoro straordinario e lavoro supplementare - Differenze - Aleatorietà dell'offerta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica dell'anomalia - Costo del lavoro inferiore ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali - Congruità dell'offerta nel complesso - Irrilevanza - Esclusione - Necessità - Novità della disciplina del Codice dei contratti (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Non rappresentano un limite inderogabile - Costo orario medio - Va moltiplicato per il monte ore effettivo e non per il monte ore teorico - Operatività delle agevolazioni fiscali e contributive - Irrilevanza (art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro e valori minimi tabelle ministeriali – Anomalia dell’offerta – Verifica di congruità – Contraddittorio (art. 83 , art. 97 d.lgs. 50/2016)
- 1) Costo del lavoro, giustificazioni in sede di verifica di anomalia, obbligo - 2) Annullamento del giudizio di anomalia, non comporta automatica esclusione del concorrente, potere della Stazione Appaltante di riprovvedere, sussiste (Artt. 86, 87)
- Costo del lavoro - Utilizzo del c.d. "doppio turno", dei giorni festvi e di riposo settimanale - Ammissibilità - Ragioni (Artt. 86, 87)