Valutazione dell’offerta – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Mancata predisposizione di una griglia di criteri – Motivazione – Occorre (Art. 83)

Consiglio di Stato, sez. III, 07.03.2016 n. 921

Il Collegio ritiene opportuno ricordare che nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (cfr. Cons. Stato, III, n. 112/2016, n. 5717/2015 e n. 4698/2014; V, n. 5450/2015); di modo che sussiste violazione dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici in caso di mancata predeterminazione di puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’ amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, III, n. 5909/2013 e n. 5060/2013).
20.1. In particolare, l’art. 83, cit., richiede che il bando preveda criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto per l’affidamento del quale si compete (comma 1), e la ponderazione relativa a ciascuno di essi (comma 2); l’ulteriore previsione della fissazione, “ove necessario”, per ciascun criterio, di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi (comma 4), sta a significare che l’articolazione della griglia di valutazione deve essere adeguata al livello di varietà e di autonoma rilevanza delle caratteristiche della prestazione.
20.2. E’ dunque necessaria una adeguata articolazione dei criteri, per specificità dei parametri e limitatezza dei punteggi a ciascuno di essi attribuibile, ad opera della lex specialis, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei singoli punteggi attribuiti. (cfr. Cons. Stato, III, n. 4067/2014), anche se non può negarsi che il giudizio su tale adeguatezza resti nella maggior parte dei casi opinabile.
20.3. Fuori dell’ipotesi in cui sia demandato alla commissione giudicatrice un mero riscontro dell’esistenza di tutte le caratteristiche rilevanti, alle quali venga attribuito un punteggio secco, da attribuire (in caso di esistenza) o non attribuire (in caso di inesistenza), in tutti gli altri casi – sia perché le caratteristiche sono descritte in modo non esaustivo, sia perché, comunque, è prevista l’attribuzione di un punteggio prefissato solo nel minimo o nel massimo – il sindacato del giudice amministrativo si svolge sull’esercizio della discrezionalità da parte della stazione appaltante, nel predisporre criteri di valutazione adeguatamente dettagliati e sulla idoneità delle motivazioni date dalla Commissione di gara a ricondurre ad essi le caratteristiche delle diverse offerte (cfr. Cons. Stato, III, n. 2050/2015).
20.4. I limiti di tale sindacato sono generalmente intesi in senso restrittivo, siccome limitato a verificare che la valutazione non sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri siano trasparenti ed intellegibili, consentendo nel contempo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr. Cons. Stato, V, n. 3105/2015; VI, n. 2682/2015).
21. Quando sia mancata la predisposizione di una griglia di criteri con tutte le suindicate caratteristiche – di chiarezza, grado di dettaglio e correlazione ad un range di punteggio limitato (con fissazione, quindi, di eventuali sub-criteri) – per fugare il dubbio che la Commissione, confezionando a posteriori appositi criteri di valutazione, ovvero enfatizzando uno, piuttosto che l’altro, degli aspetti dell’offerta tecnica, determini parzialità e irrazionalità nelle operazioni di valutazione, è quanto meno necessaria una analitica motivazione di tutti punteggi attribuiti in relazione a tutti gli aspetti rilevanti.