Riparametrazione del punteggio – Esame dell’offerta tecnica da parte dei soli commissari aventi una specifica competenza: possibilità – Concentrazione delle operazioni di gara – Omessa indicazione delle modalità di conservazione dei plichi: conseguenze

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 23.07.2015 n. 3649
(sentenza integrale)

“17.4. Secondo l’appellante, sempre riguardo al lotto n. 2, è poi illegittima la mancata riparametrazione dei diversi punteggi attribuiti alle offerte, visto che la stazione appaltante si era auto vincolata ad applicare la formula prevista dall’allegato G del regolamento di cui al d.P.R. 207/2010.
17.5. Il Collegio osserva al riguardo che, non avendo l’appellante indicato in forza di quale previsione sarebbe avvenuto detto autolimitazione, deve concludersi che la censura non può inficiare quanto affermato dal TAR, nel senso che, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il ricorso alla riparametrazione deve essere espressamente previsto dal bando, e che nel caso in esame la riparametrazione voluta dalla ricorrente non era stata prevista. (…)
L’appellante lamenta che la Commissione giudicatrice non abbia operato come un collegio perfetto, in quanto la valutazione delle offerte tecniche sarebbe stata demandata a quattro componenti (tra i commissari incaricati della valutazione, dalla lettura del verbale n. 3, non figura il presidente), non essendo peraltro possibile sapere chi abbia effettivamente esaminato le schede tecniche ed i campioni, e non essendo state menzionate nei verbali le concrete modalità adottate dai singoli componenti o dai gruppi di lavoro per espletare l’attività valutativa, né le valutazioni dei singoli campioni in concreto effettuate. Inoltre, i commissari hanno impiegato dieci mesi per la valutazione, in violazione dei principi di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, non sono state verbalizzate le cautele adottate per la conservazione e la custodia in sicurezza delle offerte nel corso del procedimento; detta omissione è ascrivibile, a dire dell’appellante, alla anomalia dell’esame demandato a soli quattro componenti, che verosimilmente vi hanno proceduto singolarmente; e spiegherebbe il mancato ritrovamento delle due mascherine per il lotto n. 2, e della scheda tecnica per il lotto n. 1, oltre che delle salviette dei camici.
22.1. Il Collegio osserva che nulla consente di affermare che la valutazione non sia stata condivisa dall’intera Commissione.
L’affidamento dell’esame delle schede tecniche e dei campioni ai componenti aventi una specifica competenza professionale è giustificato, purché la decisione finale, sulla base dell’esposizione e della valutazione delle risultanze dell’istruttoria, sia compiuta dal collegio nella sua interezza (cfr. Cons. Stato, III, n. 1368/2011). E nulla nel caso in esame conduce a ritenere che tale momento collegiale sia mancato, risultando l’attribuzione dei punteggio e l’elaborazione dei relativi tabulati riferite alla intera Commissione (cfr. verbale n. 5, per il lotto n. 1, e verbale n. 10 per il lotto n. 2).
Inoltre, sebbene le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa postulino che le sedute di una commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, tale principio è soltanto tendenziale ed è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l’espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate. (…)
Quanto alle paventate conseguenze del notevole lasso di tempo intercorso tra l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e la definitiva attribuzione dei punteggi, senza che siano state indicate le modalità di conservazione dei plichi e senza che sia stata giustificata la ragione del lungo periodo di tempo impiegato, il Collegio sottolinea che, in assenza di disposizioni espresse circa le modalità di conservazione dei plichi tra una seduta e l’altra, la mancata indicazione nei verbali di operazioni singolarmente svolte – quali tra l’altro l’identificazione del soggetto responsabile della custodia dei plichi, il luogo di custodia e le eventuali misure atte a garantire la integrale conservazione dei plichi stessi – non costituisce causa di illegittimità del procedimento, salvo che non sia provato – o siano quanto meno forniti adeguati e ragionevoli indizi – che la documentazione di gara sia stata effettivamente manipolata negli intervalli tra un’operazione e l’altra (cfr. Cons. Stato, V, n. 257/2015; n. 5060/2014; n. 2444/2014; n. 1668/2014). Tali elementi non si riscontrano nel caso in esame.”

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