Consiglio di Stato, sez. III, 17.12.2015 n. 5717
(sentenza integrale)“E’ stato, in particolare, rilevato che, nelle gare indette con il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, dev’essere attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta tecnica, riparametrando proporzionalmente il punteggio assegnato alle altre, al precipuo fine di mantenere il giusto equilibrio tra l’offerta tecnica e quella economica e di evitare, così, che al fattore prezzo venga riconosciuto un peso relativamente maggiore rispetto al fattore qualità (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2014, n.899).
(…) il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698), e che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, posso essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468)”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Offerta tecnica – Soglia di sbarramento - Riferimento al punteggio “assoluto” e non a quello derivante dalla riparametrazione - Necessità (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Riparametrazione del punteggio - Funzione - Discrezionalità della Stazione appaltante (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Riparametrazione dei punteggi – Possibilità e limiti - 2) Varianti e soluzioni tecniche migliorative - Distinzione - Conseguenze sulla formulazione dell'offerta economica - 3) Commissione giudicatrice - Nomina nelle more dell’adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari tenuto dall’ANAC (art. 77 , art. 83 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Doppia riparametrazione - Obbligo - Non sussiste - Linee Guida ANAC n. 2 - Applicazione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica - Non è un requisito di ammissione - Carattere indispensabile della riparametrazione - Divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta - Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale - E' un criterio utilizzabile (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Valutazione dell'offerta - Motivazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti
- Metodo aggregativo-compensatore - Doppia riparametrazione - Necessità - Anche in caso di mancata previsione nella lex specialis - Ragioni (Art. 120 Reg.)
- Riparametrazione del punteggio - Utilità ai fini dell'ammissione - Va effettuata - Anche in presenza di una sola offerta rimasta in gara
- La Commissione giudicatrice ha l'obbligo di fornire una motivazione minuziosa relativamente al punteggio attribuito?
- Riparametrazione del punteggio - Non è obbligatoria - Discrezionalità della Stazione appaltante - Ragioni - Integrazione automatica del bando - Inapplicabilità (Art. 83)
- Offerta tecnica, valutazione, esclusivamente mediante punteggio numerico, assenza di ulteriore motivazione, possibilità, presupposti
- Riparametrazione del punteggio - Esame dell'offerta tecnica da parte dei soli commissari aventi una specifica competenza: possibilità - Concentrazione delle operazioni di gara - Omessa indicazione delle modalità di conservazione dei plichi: conseguenze
- Differenza tra commissione "giudicatrice" ed "aggiudicatrice" e sufficienza del punteggio numerico
- Ponderazione del punteggio per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e sindacabilità in sede giurisdizionale (Art. 83)