Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2016 n. 1265
Considerato che, quanto alla lamentata disapplicazione della cadenza procedimentale scandita dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163 del 2006, da un lato la lettera di invito che non è stata impugnata prevedeva autonomamente una peculiare procedimentalizzazione della verifica di congruità e dall’altro la giurisprudenza ha rilevato che nelle gare pubbliche di appalto, il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è applicabile anche alla fase della verifica di anomalia, disciplinata dall’art. 88, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, atteso che anche detta fase può condurre ad una dilatazione della tempistica di espletamento delle operazioni di gara, senza che tale evento possa comportare illegittimità della procedura (Cons. Stato, IV, 22 novembre 2013 n. 5542);
RISORSE CORRELATE
- Intervallo minimo tra le sedute di gara
- Project financing - Anomalia dell'offerta - Verifica - Peculiarità (art. 97 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Verifica in sede giudiziale - Inammissibilità (Artt. 86, 88)
- Riparametrazione del punteggio - Esame dell'offerta tecnica da parte dei soli commissari aventi una specifica competenza: possibilità - Concentrazione delle operazioni di gara - Omessa indicazione delle modalità di conservazione dei plichi: conseguenze
- Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse