Consiglio di Stato, sez. III, 25.02.2016 n. 749
Se, infatti, la Commissione avesse concluso le operazioni concernenti l’ammissione della T. (anche eventualmente sospendendo le operazioni in attesa dell’acquisizione dei chiarimenti e decidendo, poi, di conseguenza all’esclusione), prima di procedere alla c.d. prima riparametrazione (ovvero “trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari alle prestazioni A dei singoli concorrenti, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate” – pag. 27 del verbale del 17.12.2014) la ricorrente, unica rimasta in gara, avrebbe conseguito un diverso punteggio, maggiore di quello fissato come soglia di sbarramento, come effetto dell’attribuzione del valore 1 alla media dei coefficienti più alta tra quelle da essa riportate, in relazione alla valutazione dei singoli elementi e fattori ponderali. (…)
Il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa ratio della prima riparametrazione (come prevista dal disciplinare) non è incompatibile con l’ipotesi che sia rimasta in gara una sola offerta.
Si tratta, infatti, di un meccanismo di riequilibrio interno all’offerta, tendente a innalzarne la valorizzazione complessiva, riportando all’unità il coefficiente maggiore tra quelli conseguiti (eventualmente – ma non necessariamente – tra più concorrenti, ove presenti) e riparametrando proporzionalmente tutti gli altri coefficienti.
Il risultato finale modifica sostanzialmente la valutazione, in quanto un punteggio utile all’ammissione, sul versante qualitativo, può essere ottenuto anche dall’offerta di qualità oggettivamente media, sol perché occasionalmente migliore, anche sotto un solo profilo; l’offerta che si vede assegnato -grazie appunto alla riparametrazione interna- il punteggio massimo astrattamente previsto, viene apprezzata come lo sarebbe un’offerta qualitativamente eccellente, ed essa compete nella singola procedura come se fosse un’offerta eccellente, pur non essendo intrinsecamente tale.
Nella specie, il risultato di tale operazione, che tende a fissare il valore assoluto dell’offerta, è apprezzabile anche se in gara è rimasta una sola concorrente; a differenza di quanto accade, invece, per la c.d. seconda riparametrazione che ha ragione di operare solo se vi è un termine di paragone.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205; sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359), la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione.
Questa, infatti, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e, perciò, di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione appaltante, non può che dipendere dalla stessa volontà, e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.
Nella lex specialis l’Amministrazione deve, pertanto, prendere posizione in proposito, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati.
In definitiva, il Collegio ritiene che, ove sia stata effettuata tale scelta, come nella fattispecie, di riposizionare la valutazione complessiva e assoluta dell’offerta sulla base del coefficiente massimo conseguito, e non vengano contemplate espressamente ex ante eccezioni di sorta, non vi è motivo logico per non ritenere che detto meccanismo di “riparametrazione interna” debba valere anche se una sola è la concorrente rimasta in gara, ai fini della sua ammissibilità.
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