Cons. Stato, sez. V, 15.06.2015 n. 2937
(sentenza integrale)“Secondo l’orientamento di questo Consiglio (es. C. di S., IV, 22 dicembre 2014, n. 6226 che il Collegio condivide ed alla quale fa riferimento ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo) le doglianze circa la scorretta conservazione degli atti di gara rilevano solo se la necessaria segretezza non risulta in concreto adeguatamente tutelata essendo emerse manomissioni o alterazioni dei plichi (negli stessi termini, C. di S., III, 2 agosto 2012 n. 4422).”
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RISORSE CORRELATE
- Plico lacerato: l'offerta va esclusa?
- 1) Commissione di gara, numero dispari, segretario verbalizzante, non va computato - 2) Presidente della Commissione, soggetto che ha svolto o svolge attività o funzioni afferenti il contratto, RUP, compatibilità - 3) Manomissioni delle offerte, contestazione, va suffragata da circostanze ed elementi concreti (Art. 84 , d.lgs. n. 163/2006)
- La mancata verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi comporta l'automatica illegittimità dell'intera procedura di gara?
- Riparametrazione del punteggio - Esame dell'offerta tecnica da parte dei soli commissari aventi una specifica competenza: possibilità - Concentrazione delle operazioni di gara - Omessa indicazione delle modalità di conservazione dei plichi: conseguenze
- Chiusura dei plichi e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (Artt. 46, 57)