Modalità di aperture delle buste contenenti le offerte tecniche

SeA no name miniCons. Stato, sez. V, 08.10.2014 n. 5009
(sentenza integrale)
(estratto)
Come correttamente rilevato dai primi giudici, con la sentenza n. 13 del 28 luglio 2011 l’Adunanza Plenaria in tema di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ha affermato che l’operazione di verifica dell’integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non abbiano subito manomissioni o alterazioni, dovendo essere garantito altresì che “il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato”.
Ricordando che ciò costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti, l’Adunanza Plenaria ha aggiunto che “…tale operazione (id est, apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica), infatti, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento” (in termini, C.G.A., 6 marzo 2012, n. 276; Cons. St., sez. III, 4 novembre 2011, n. 5866).
Sotto il profilo normativo deve aggiungersi che il secondo comma dell’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall’art. 12, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche nella l. 6 luglio 2012, n. 94, prevede che “la commissione…apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti”.
Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dei documenti versati in atti, la commissione di gara (verbale n. 1) nella seduta pubblica del 25 luglio 2013) ha effettivamente proceduto all’apertura delle buste B, contenenti le offerti tecniche delle imprese in gara, dando soltanto atto che in dette buste erano presenti dei plichi (…), senza tuttavia riscontrare con puntualità l’effettiva presenza di documenti.
(omissis)
In definitiva le concrete modalità, così come risultanti dal ricordato verbale n. 1 del 25 luglio 2013, attraverso cui la commissione di gara ha proceduto all’accertamento del contenuto delle buste B, contenenti le offerte tecniche delle imprese concorrenti, non hanno dato alcuna garanzia circa l’effettiva consistenza della documentazione che hanno trovato ingresso nella procedura di gara e che sono state poi oggetto di valutazione, in seduta riservata, da parte della stessa commissione, risultano violati i ricordati principi di trasparenza e pubblicità delle procedura ad evidenza pubblica.

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