Riparametrazione dei punteggi: finalità, necessità di previsione nella disciplina di gara, discrezionalità della Stazione appaltante, rapporto con la verifica di anomalia (Art. 83)

admin-seaTAR Milano, 12.11.2015 n. 2391
(sentenza integrale)

“In primo luogo, va osservato che la lex specialis, seppure richiama il d.lvo 2006 n. 163 tra le fonti di disciplina della gara e reca molteplici riferimenti agli artt. 86 e seg.ti del d.l.vo medesimo, nondimeno non prevede espressamente la necessità di procedere alla riparametrazione dei punteggi, limitandosi a stabilire che per l’offerta tecnica possono essere attribuiti 70 punti e per quella economica 30.
Va poi precisato che la ricorrente neppure deduce che, in mancanza della riparametrazione, non sarebbe possibile un’adeguata differenziazione valutativa delle offerte o l’utilizzo dell’intero margine differenziale di punteggio previsto dalla lex specialis per la valutazione delle stesse, ma si limita a lamentare che la riparametrazione avrebbe evidenziato il superamento della soglia di anomalia dell’offerta aggiudicataria.
L’argomento non è condivisibile, perché ogni qual volta, in sede di riparametrazione, si assegna all’offerta che ha ottenuto la migliore valutazione tecnica o economica il massimo del punteggio previsto dalla lex specialis, si verifica, almeno per la prima classificata, il superamento della soglia di anomalia, ma ciò non basta per ritenere che la riparametrazione debba, in ogni caso e necessariamente, essere effettuata dalla stazione appaltante, proprio al fine di far emergere situazioni di potenziale anomalia .
Anzi, la disciplina della riparametrazione dei punteggi, non imposta da alcuna norma, ma prevista dall’allegato P del Regolamento attuativo del codice degli appalti, approvato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, cui si riferisce la disciplina dell’art. 83 del codice, sottende l’esigenza di garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l’equilibrio previsto dalla lex specialis tra punteggio tecnico ed economico e non quella di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell’offerta .
In tema di cd. riparametrazione la giurisprudenza precisa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 5 giugno 2015, n. 1272) che spetta alla lex specialis prendere posizione sulla necessità della riparametrazione e sui limiti della sua utilizzazione, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati, tenendo conto del notevole impatto che un’operazione di riparametrazione è in grado di esercitare sulle sorti di ogni procedura e dell’influenza che le previsioni in materia sono in grado di esercitare sulle condotte delle imprese “all’atto della decisione delle loro strategie di gara, che potranno essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente o, invece, potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore anche quando intrinsecamente modesta”.
Insomma, in tema di gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta, soltanto, però, “se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando”, con la conseguenza che l’operazione di riparametrazione deve “essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata”.
In altre parole, la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione
.

Questa, infatti, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi- stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante, non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare, quindi, nel dominio della discrezionalità ex ante della stessa amministrazione (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359).
Nel caso di specie la disciplina di gara non prevede la riparametrazione, sicché la circostanza che la stazione appaltante non l’abbia applicata, anche ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di anomalia, non evidenzia alcuna violazione di specifiche norme riferibili alla gara, né è indice di irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante”.

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