Consiglio di Stato, sez. V, 27.01.2016 n. 266
(testo integrale)Osserva in primo luogo il collegio che nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione.
Con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2014 n. 899 è stato in proposito ribadito, “a precisazione di quanto affermato nella sentenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato n. 5754 del 14 dicembre 2012, … che il ragguaglio dei punteggi al valore massimo teorico dell’offerta tecnica migliore e conseguentemente delle altre, in cui si sostanzia in estrema sintesi la riparametrazione, non è oggetto di alcuna norma cogente”.
Nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha quindi la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se, e secondo quanto, voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l’operazione di parametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85) e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 802).
Infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione. È la lex specialis che deve, pertanto, fare stato al riguardo, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa contemplati e non è scontato che la soglia massima di punteggio ivi prevista debba necessariamente essere conseguita, sì da doversi disporre, in difetto, una riparametrazione.
Facendo ricorso a detto criterio, un’offerta di qualità media, ma migliore di quelle concorrenti, si vede assegnato il punteggio massimo astrattamente previsto, con la conseguenza di venir apprezzata come lo sarebbe un’offerta qualitativamente eccellente pur non essendo intrinsecamente tale, a detrimento delle offerte dei concorrenti che hanno invece potenziato, rispetto alla qualità, il profilo della maggiore convenienza economica.
Quindi in astratto la decisione della s.a. di non richiamare l’istituto della riparametrazione può trovare giustificazione “nell’intento di ottenere offerte finalizzate al risparmio di spesa, ferma restando la necessità di miglioramenti tecnico funzionali; invece, applicando la riparametrazione, il rapporto prezzo/qualità si sarebbe invertito, perché modesti miglioramenti tecnici rispetto al progetto base avrebbero comportato l’aggiudicazione alla offerta che poteva comportare maggiori oneri a causa di minori ribassi circa il prezzo” (Consiglio di Stato, sezione V, 13 gennaio 2014, n. 85).
Il ricorso al criterio della riparametrazione è dunque in grado di esercitare forte influenza sulle sorti delle procedure di gara, modificando profondamente valutazioni e punteggi, e sulle condotte delle imprese all’atto della decisione delle loro strategie di gara, che possono essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente, o invece potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore, anche quando intrinsecamente modesta (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2014, n. 4359).
(…)
La Sezione, sulla base delle considerazioni in precedenza effettuate circa l’operatività in materia del principio per il quale l’operazione di parametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata, ritiene quindi fondate le censure formulate con il motivo d’appello in esame alla sentenza impugnata, perché la riparametrazione non poteva essere disposta nel caso che occupa dal momento che non era esplicitamente contemplata nella lex specialis ed è escluso ogni automatico inserimento integrativo di essa ex lege. Invero il rinvio contenuto nel bando e nel disciplinare all’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, in assenza di ulteriori specificazioni, non poteva postulare il necessario rinvio all’allegato “P” del d.P.R. n. 207 del 2010 solo perché nel comma 5 di detto articolo è asserito che per consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa le stazioni appaltanti devono utilizzare metodologie stabilite con regolamento, e non poteva giustificare ex se la riparametrazione, ancorché non espressamente contemplata, non solo per le considerazioni sopra espresse, ma anche perché la lex specialis aveva individuato tutti i parametri ed i sub-criteri che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per la valutazione delle offerte tecniche, ed è normale che, vertendosi nell’ambito di una gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, fosse stato effettuato il richiamo all’art. 83 del d.lgs. 163 del 2006, che è l’unico che contempla tale metodo di aggiudicazione.
Non è quindi condivisibile il sillogismo che, poiché il disciplinare di gara cita l’art. 83 del d.lgs. 163 del 2006, che a sua volta richiama l’applicazione del regolamento, per la valutazione delle offerte tecniche, si applicasse nel caso che occupa necessariamente l’allegato P del regolamento attuativo e quindi il metodo aggregativo-compensatore (anche perché anche altri metodi sono ivi contemplati) e quindi la riparametrazione.
RISORSE CORRELATE
- Riparametrazione del punteggio - Funzione - Discrezionalità della Stazione appaltante (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Riparametrazione dei punteggi – Possibilità e limiti - 2) Varianti e soluzioni tecniche migliorative - Distinzione - Conseguenze sulla formulazione dell'offerta economica - 3) Commissione giudicatrice - Nomina nelle more dell’adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari tenuto dall’ANAC (art. 77 , art. 83 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Doppia riparametrazione - Obbligo - Non sussiste - Linee Guida ANAC n. 2 - Applicazione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica - Non è un requisito di ammissione - Carattere indispensabile della riparametrazione - Divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta - Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale - E' un criterio utilizzabile (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Metodo aggregativo-compensatore - Doppia riparametrazione - Necessità - Anche in caso di mancata previsione nella lex specialis - Ragioni (Art. 120 Reg.)
- Riparametrazione del punteggio - Utilità ai fini dell'ammissione - Va effettuata - Anche in presenza di una sola offerta rimasta in gara
- Punteggio numerico, riparametrazione, finalità - Ulteriore motivazione, non occorre, presupposti
- Riparametrazione dei punteggi: finalità, necessità di previsione nella disciplina di gara, discrezionalità della Stazione appaltante, rapporto con la verifica di anomalia (Art. 83)
- Riparametrazione del punteggio - Esame dell'offerta tecnica da parte dei soli commissari aventi una specifica competenza: possibilità - Concentrazione delle operazioni di gara - Omessa indicazione delle modalità di conservazione dei plichi: conseguenze
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa