
TAR Firenze, 16.05.2017 n. 689
La scelta di procedere o meno alla riparametrazione dei punteggi si inserisce nel più ampio ambito della individuazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi di valutazione e comparazione delle offerte nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La riparametrazione, in particolare, ha la funzione di garantire l’equilibrio tra elementi qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante: applicando la riparametrazione a una delle componenti dell’offerta, o a entrambe, il peso ne viene valorizzato, nel senso che il concorrente titolare dell’offerta anche di poco migliore rispetto alle altre si vede assegnato il punteggio massimo astrattamente previsto, come se si trattasse di un’offerta tecnicamente eccellente, ovvero considerevolmente conveniente sul piano economico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359).
Se questo è il ruolo della riparametrazione, non è discutibile che appartenga alla discrezionalità della stazione appaltante stabilire quale debba essere il punto di equilibrio tra la componente tecnica e quella economica dell’offerta e fino a che punto si imponga (o, di contro, non si imponga) la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa contemplati, non essendovi peraltro alcuna norma di carattere generale, nel sistema degli appalti pubblici, che imponga alla stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto in relazione ai diversi criteri valutativi (solo per le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2016, n. 3970; id., 25 febbraio 2016, n. 749; id., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266).
RISORSE CORRELATE
- Soglia di sbarramento : calcolo prima o dopo la riparametrazione del punteggio ?
- Arrotondamento del punteggio : applicazione
- Offerta tecnica – Soglia di sbarramento - Riferimento al punteggio “assoluto” e non a quello derivante dalla riparametrazione - Necessità (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Peculiarità - Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Riparametrazione dei punteggi – Possibilità e limiti - 2) Varianti e soluzioni tecniche migliorative - Distinzione - Conseguenze sulla formulazione dell'offerta economica - 3) Commissione giudicatrice - Nomina nelle more dell’adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari tenuto dall’ANAC (art. 77 , art. 83 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Doppia riparametrazione - Obbligo - Non sussiste - Linee Guida ANAC n. 2 - Applicazione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica - Non è un requisito di ammissione - Carattere indispensabile della riparametrazione - Divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta - Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale - E' un criterio utilizzabile (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia dell'offerta e.p.v. - Verifica - Punteggio da prendere in considerazione - E' quello effettivo e non quello più alto risultante dall’eventuale riparametrazione (Art. 86 d.lgs. n. 163/2006)
- Metodo aggregativo-compensatore - Doppia riparametrazione - Necessità - Anche in caso di mancata previsione nella lex specialis - Ragioni (Art. 120 Reg.)
- Riparametrazione del punteggio - Utilità ai fini dell'ammissione - Va effettuata - Anche in presenza di una sola offerta rimasta in gara
- Riparametrazione del punteggio - Non è obbligatoria - Discrezionalità della Stazione appaltante - Ragioni - Integrazione automatica del bando - Inapplicabilità (Art. 83)
- Punteggio numerico, riparametrazione, finalità - Ulteriore motivazione, non occorre, presupposti
- Riparametrazione dei punteggi: finalità, necessità di previsione nella disciplina di gara, discrezionalità della Stazione appaltante, rapporto con la verifica di anomalia (Art. 83)
- Riparametrazione del punteggio - Esame dell'offerta tecnica da parte dei soli commissari aventi una specifica competenza: possibilità - Concentrazione delle operazioni di gara - Omessa indicazione delle modalità di conservazione dei plichi: conseguenze